Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/5: Legge federale concernente misure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta · 28 pagine

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Due Cantoni (ZG, BE) temono che la presa in considerazione di provvedimenti preventivi di diritto amministrativo contro il materiale di propaganda razzista o che incita alla violenza, comporterebbe nella prassi problemi delicati di delimitazione rispetto alla confisca penale, poiché la misura di diritto amministrativo è applicabile soltanto nel caso in cui, non vi siano dubbi che, il materiale di propaganda è destinato all'uso pubblico. In caso di dubbio tuttavia, lo scopo dell'impiego può essere provato soltanto mediante gli strumenti delle autorità di perseguimento penale.

Art. 13bis cpv. 1 lett. b AP-LMSI

Gli IPD e i Cantoni BL e LU chiedono di precisare la disposizione come segue: „...incita concretamente e seriamente alla violenza organizzata contro l'integrità fisica in relazione a manifestazioni pubbliche o all'estremismo violento contro l'integrità fisica.“

Secondo un Cantone (VD) e un partito (SP) la disposizione dovrebbe essere precisata. Vi è il pericolo che l'espressione "... o a altri diritti" ("... bafouer d'autres droits") dia adito a innumerevoli interpretazioni.

Tre partiti (PLR, PS, Verdi), tre Cantoni (GE, VD, FR) e due organizzazioni (GDS, USS) ritengono che la confisca debba essere ordinata da un giudice.

Art. 13bis cpv. 4 AP-LMSI

Il Cantone AG ritiene che il capoverso debba essere stralciato, poiché si tratterebbe di una ripetizione dell'articolo 13biscapoverso 2 AP-LMSI.

Art. 13bis cpv. 5 AP-LMSI

La raccomandazione del blocco delle pagine di Internet è espressamente approvata dal PLR e da quattro Cantoni (VS, FR, SO, SH).