Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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4 . 2 . 2 . 2 D e t e r m i n a z i o n e d e g l i o b i e t t i v i e m o t i v a z i o n e

Quando si tratta di fissare nella legge sul trasferimento del traffico merci l’obiettivo del trasferimento destinato a proteggere le Alpi, è necessario garantire uno stretto nesso con la direzione indicata dall’articolo 84 della Costituzione federale e garantire la continuità della politica svizzera in merito.

Nel contempo, se si tiene conto degli obiettivi sanciti dalla Costituzione – obiettivi che concernono segnatamente anche i principi della politica relativa alle finanze della Confederazione – e delle condizioni quadro imposte in virtù di accordi internazionali, il margine di manovra per l’introduzione, la definizione e l’intensità delle singole misure possibili è fissato ed eventualmente limitato.

In tal senso nel presente progetto l’obiettivo della futura politica di trasferimento è definito nell’ambito di due approcci diversi, come risulta dallo schema seguente:

1° passo: defini- Quali misure sono necessarie per

zione dell’obiettivo raggiungere l’obiettivo?

da raggiungere

Obiettivo di Misure di trasfetrasferimento rimento

1° passo: defini-

In che misura l’obiettivo scelto zione delle misure

può essere realizzato con le mi- disponibili

sure disponibili?

Dai due approcci possono risultare, a seconda della valutazione della gamma di misure disponibili sotto il profilo politico, anche varianti diverse per la definizione degli obiettivi. Idealmente la definizione dell’obiettivo politico dovrebbe avvenire in modo ricorsivo: in un primo passo va definito l’obiettivo più conforme alla Costituzione e più adeguato dal punto di vista materiale; in un secondo passo vanno definite le misure di trasferimento necessarie a tale scopo. Tuttavia dato che le possibilità di politica finanziaria in relazione alla gamma di misure disponibili è valutata in modo differenziato, in questo caso per la definizione degli obiettivi si impone la presentazione di varianti: se, in seguito a una valutazione del margine di manovra finanziario, le misure di trasferimento fondate soprattutto su un sostegno finanziario risultano essere disponibili soltanto in misura limitata dal profilo materiale o temporale, l’obiettivo