Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 168 pagine

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Un inasprimento degli obiettivi in relazione con l’adozione di un obiettivo relativo all’ambiente significherebbe che, oltre al numero di viaggi, le emissioni di particelle dannose di riferimento dovrebbero essere ridotte a un livello inferiore al livello di emissioni causate dalla soglia di 650’000 viaggi identificata come obiettivo da realizzare, tenendo conto dell’evoluzione tecnica che ci si attende. Un obiettivo di questo genere non è però giustificabile alla luce dell’articolo 84 della Costituzione federale e considerata l’interpretazione di tale articolo impostasi in occasione dei preparativi alla legge sul trasferimento del traffico, poiché le emissioni dovrebbero essere ridotte oltre il livello causato dal traffico di transito sulle strade. Parallelamente, il processo di trasferimento sarebbe confrontato con esigenze ancora più severe di quelle attuali.

Una formulazione degli obiettivi meno restrittiva rispetto all’obiettivo dei viaggi equivarrebbe a definire un obiettivo ambientale alternativo a quello dei viaggi e a introdurre la libertà di scelta, in ambito di politica del trasferimento, se raggiungere l’obiettivo dei viaggi o quello delle emissioni. Inoltre, una formulazione meno restrittiva può essere realizzata soltanto se l’obiettivo ambientale definisce un livello di emissioni raggiungibile con un numero di viaggi superiore a quello previsto nell’obiettivo dei viaggi. Un esempio tipico di questo genere di formulazione sarebbe un obiettivo ambientale secondo cui le emissioni del traffico merci su strada dovrebbero essere ridotte entro l’anno definito al livello di emissioni di particelle dannose corrispondente a quello prodotto da 650'000 viaggi di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci attraverso le Alpi nel 2009 (anno di riferimento). Una formulazione di questo genere dell’obiettivo ambientale in alternativa all’obiettivo dei viaggi rappresenta tuttavia, da un punto di vista della politica di trasferimento, un chiaro indebolimento della politica di trasferimento rispetto a un processo concentrato esclusivamente sull’obiettivo del numero di viaggi. Le esigenze dell’articolo 84 capoverso 2 Cost. tendenti al trasferimento del traffico merci transalpino verrebbero così abrogate a lungo termine.

Parallelamente il catalogo di obiettivi della legge sul trasferimento del traffico merci risulterebbe più complesso e meno trasparente in seguito all’adozione di un obiettivo ambientale supplementare, poiché obiettivi diversi avrebbero pari validità uno accanto all’altro. Inoltre la definizione e il controllo degli obiettivi dovrebbero rispondere a esigenze complesse. Sarebbe necessario definire già oggi nella legge sul trasferimento del traffico merci un livello di emissioni per l’anno definito che dovrebbe anticipare l’evoluzione tecnica e il rinnovamento del parco veicoli sulla base di dati teorici e di valori standard. Inoltre nell’ambito del controllo del raggiungimento degli obiettivi il calcolo dei valori effettivi delle emissioni è nettamente più difficile del conteggio del numero di viaggi attraverso le Alpi. Il riferimento a valori standard normalizzati delle emissioni di particelle dannose delle diverse categorie di veicoli EURO è problematico giacché questi valori, secondo le conoscenze odierne, contraddicono in parte i valori reali delle emissioni di particelle dannose e sono pertanto controversi.