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Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 9 pagine

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Legge sul trasporto di merci

b. Ufficio federale: l’Ufficio federale dei trasporti;

c. stazione: una stazione ferroviaria, una fermata ferroviaria, un imbarcatoio o una stazione di un impianto a fune;

d. veicolo: un veicolo a motore utilizzato per il trasporto di merci, un carro merci o un battello, come anche una cabina, un contenitore o il sedile di un impianto di trasporto a fune;

e. gestore dell’infrastruttura: impresa ferroviaria titolare di una concessione dell’infrastruttura secondo l’articolo 5 della Lferr5.

f. documento di trasporto: una lettera di vettura o un altro certificato di trasporto.

Art. 3 Requisiti di qualità e cooperazione

1 Il Consiglio federale può disciplinare conformemente alle norme internazionali riconosciute i requisiti di qualità per il trasporto di merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali norme.

2 Può disciplinare la cooperazione delle imprese tra di loro e con i clienti per promuovere la capacità del traffico merci e favorire un’offerta favorevole all’utente.

Capitolo 2: Trasporto di merci

Art. 4 Trasporto di merci pericolose

1 Il Consiglio federale emana disposizioni speciali sul trasporto di merci pericolose.

2 Il Dipartimento può affidare l’autorizzazione, l’omologazione o il controllo degli imballaggi di merci pericolose ad aziende o organizzazioni che garantiscono un’esecuzione conforme alle prescrizioni.

Art. 5 Trasporti nell’ambito della cooperazione nazionale in materia di

sicurezza

1 In situazioni speciali e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Capitolo 3: Diritto dei trasporti

Sezione 1: Principi

Art. 6 Responsabilità extracontrattuale

Le imprese sottostanno alle disposizioni sulla responsabilità della Lferr6.

5 RS 742.101