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Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 9 pagine

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Legge sul trasporto di merci

Sezione 3: Responsabilità contrattuale

Art. 17 Responsabilità dell’impresa risultante dal contratto di trasporto di

merce

1 L’impresa risponde del danno risultante dalla perdita o dal danneggiamento della merce o dall’inosservanza del termine di consegna.

2 L’impresa è liberata da questa responsabilità nella misura in cui prova che il danno è dovuto a colpa del danneggiato o a circostanze che l’impresa non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare.

3 Se si è verificato un danno, si presume che sia dovuto al trasporto. L’impresa tuttavia, se stabilisce l’esistenza di circostanze particolari, definite dal Consiglio federale, che indicano un’altra origine del danno, è responsabile soltanto in quanto il danneggiato provi che il danno non è dovuto a tali circostanze.

4 Se provvede al carico o allo scarico di un carro per incarico del cliente, l’impresa risponde come mandatario.

Art. 18 Responsabilità dell’impresa per le incombenze di servizio

L’impresa risponde del danno causato dalle persone che occupa per il trasporto, nell’esercizio delle loro incombenze di servizio. Sono considerati tali anche i mandatari di prestazioni di trasporti e i loro impiegati nonché i gestori dell’infrastruttura su cui avviene il trasporto.

Art. 19 Risarcimento

1 Il Consiglio federale stabilisce gli importi massimi di risarcimento dei danni.

2 Se il danno è stato cagionato intenzionalmente o per negligenza grave, l’impresa deve risarcirlo per intero.

Art. 20 Limitazione contrattuale della responsabilità

1 Sono nulle le convenzioni tra l’impresa e il cliente che escludono preventivamente, del tutto o in parte, la responsabilità dell’impresa o che attribuiscono l’onere della prova al cliente. Del rimanente, il contratto di trasporto resta valido.

2 Sono tuttavia ammesse le limitazioni convenzionali della responsabilità per merci il cui trasporto è particolarmente difficile o comporta rischi particolari.

Art. 21 Legittimazione attiva

Nei confronti dell’impresa ferroviaria possono far valere pretese fondate sul contratto di trasporto:

a. il mittente, fintanto che ha il diritto di disporre della merce;

b. il destinatario, non appena ha ritirato la lettera di vettura o dispone della merce.