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Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 9 pagine
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Legge sul trasporto di merci
Art. 22 Legittimazione passiva
1 Le pretese fondate sul contratto di trasporto possono essere fatte valere, a scelta, contro:
a. l’impresa di partenza;
b. l’impresa di arrivo;
c. l’impresa che ha svolto la parte del trasporto nel cui corso si è verificato il fatto che ha dato origine alla pretesa.
2 Quando l’azione è promossa contro una di queste imprese, le altre non possono più essere convenute in giudizio.
3 Tuttavia, se una delle altre imprese promuove azione contro l’avente diritto, questi può, con una domanda riconvenzionale o un’eccezione, far valere le sue pretese anche contro quest’altra impresa.
Art. 23 Estinzione delle pretese
1 Le pretese contro l’impresa si estinguono non appena l’avente diritto accetta la merce.
2 Le pretese non si estinguono:
a. se l’avente diritto prova che il danno è stato cagionato intenzionalmente o per negligenza grave;
b. in caso di inosservanza del termine di consegna, se la pretesa è fatta valere entro sessanta giorni;
c. in caso di perdita parziale o di danneggiamento accertati prima che l’avente diritto abbia preso in consegna la merce o se il danno non è stato accertato per colpa dell’impresa ferroviaria;
d. in caso di danno non apparente alla merce, accertato entro i termini stabiliti dal Consiglio federale, se l’avente diritto prova che il danno si è verificato nell’intervallo tra l’accettazione al trasporto e la consegna.
Art. 24 Prescrizione
1 Le pretese fondate sul contratto di trasporto o di fornitura di un carro si prescrivono in un anno.
2 La prescrizione decorre:
a. in caso di pretese per perdita della merce, il trentesimo giorno dopo il termine di consegna;
b. in caso di pretese per perdita parziale o danneggiamento della merce e per mancato rispetto del termine di consegna, il giorno della consegna;
c. in caso di pretese per altri motivi, il giorno in cui la pretesa diventa esigibile.