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Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 9 pagine

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Legge sul trasporto di merci

Art. 22 Legittimazione passiva

1 Le pretese fondate sul contratto di trasporto possono essere fatte valere, a scelta, contro:

a. l’impresa di partenza;

b. l’impresa di arrivo;

c. l’impresa che ha svolto la parte del trasporto nel cui corso si è verificato il fatto che ha dato origine alla pretesa.

2 Quando l’azione è promossa contro una di queste imprese, le altre non possono più essere convenute in giudizio.

3 Tuttavia, se una delle altre imprese promuove azione contro l’avente diritto, questi può, con una domanda riconvenzionale o un’eccezione, far valere le sue pretese anche contro quest’altra impresa.

Art. 23 Estinzione delle pretese

1 Le pretese contro l’impresa si estinguono non appena l’avente diritto accetta la merce.

2 Le pretese non si estinguono:

a. se l’avente diritto prova che il danno è stato cagionato intenzionalmente o per negligenza grave;

b. in caso di inosservanza del termine di consegna, se la pretesa è fatta valere entro sessanta giorni;

c. in caso di perdita parziale o di danneggiamento accertati prima che l’avente diritto abbia preso in consegna la merce o se il danno non è stato accertato per colpa dell’impresa ferroviaria;

d. in caso di danno non apparente alla merce, accertato entro i termini stabiliti dal Consiglio federale, se l’avente diritto prova che il danno si è verificato nell’intervallo tra l’accettazione al trasporto e la consegna.

Art. 24 Prescrizione

1 Le pretese fondate sul contratto di trasporto o di fornitura di un carro si prescrivono in un anno.

2 La prescrizione decorre:

a. in caso di pretese per perdita della merce, il trentesimo giorno dopo il termine di consegna;

b. in caso di pretese per perdita parziale o danneggiamento della merce e per mancato rispetto del termine di consegna, il giorno della consegna;

c. in caso di pretese per altri motivi, il giorno in cui la pretesa diventa esigibile.