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Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 9 pagine

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Legge sul trasporto di merci

3 La prescrizione è sospesa se l’avente diritto presenta un reclamo all’impresa. Riprende non appena l’impresa respinge il reclamo. I successivi reclami sullo stesso oggetto non sospendono la prescrizione.

Art. 25 Responsabilità

L’impresa che ha causato il danno è sola responsabile dello stesso nei confronti delle altre imprese che hanno partecipato al trasporto.

Art. 26 Diritto di pegno

L’impresa ha sulla merce i diritti di un creditore pignoratizio per tutti i crediti risultanti dal contratto di trasporto. Questi diritti sussistono fintanto che la merce si trova in possesso dell’impresa o di un terzo al quale l’impresa può chiederne la restituzione.

Capitolo 4: Vigilanza, rimedi giuridici e disposizioni penali

Art. 27 Vigilanza

I trasporti di merce ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 sottostanno alla vigilanza dell’Ufficio federale. Quest’ultimo è abilitato ad abrogare le decisioni e le istruzioni di organi o servizi delle imprese ferroviarie o a impedirne l’applicazione se infrangono la presente legge, l’autorizzazione o accordi internazionali oppure violano importanti interessi nazionali.

Art. 28 Rimedi giuridici

1 Le controversie patrimoniali tra il cliente e l’impresa sottostanno alla giurisdizione civile.

2 Alle rimanenti controversie si applicano le disposizioni della giurisdizione amministrativa federale.

Art. 29 Delitti

Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene a una disposizione esecutiva della presente legge la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

Art. 30 Perseguimento d’ufficio

I reati punibili secondo il Codice penale7 sono perseguiti d’ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il servizio:

a. gli impiegati delle imprese ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1;

7 RS 311.0