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Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 9 pagine

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Legge sul trasporto di merci

Art. 7 Vizi del carro

L’impresa risponde dei danni alla merce risultanti da un vizio del carro al quale il mittente non ha consentito.

Sezione 2: Contratto di trasporto di merce

Art. 8 Definizione

1 Con il contratto di trasporto di merce l’impresa s’impegna nei confronti del mittente a trasportare contro pagamento una merce da una stazione a un’altra e a consegnarla al destinatario indicato dal mittente.

2 Il contratto di trasporto di merce è concluso quando i contraenti hanno manifestato concordemente la loro reciproca volontà.

Art. 9 Lettera di vettura

1 Il contenuto del contratto di trasporto di merce può essere iscritto in una lettera di vettura.

2 La lettera di vettura deve essere firmata dal mittente e dall’impresa.

3 La forma e l’aspetto della lettera di vettura sono decise dai contraenti. La lettera di vettura in forma elettronica è equiparata a quella scritta.

Art. 10 Compimento delle formalità amministrative

1 Durante il trasporto della merce l’impresa compie, dietro pagamento, le operazioni prescritte dalle dogane, dalla polizia o da altre autorità. Nel compierle assume gli obblighi di un commissionario.

2 Salvo disposizione contraria del mittente, alla stazione di destinazione è il destinatario che compie queste operazioni. Se omette di compierle, se ne occupa l’impresa.

3I costi derivanti dal compimento delle formalità amministrative sono a carico del mittente.

Art. 11 Modifica del contratto da parte del mittente

1 Finché il destinatario non richiede la lettera di vettura o la merce, il mittente può modificare unilateralmente il contratto di trasporto. Il mittente copre tutte le spese derivanti dalla modifica.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 12 Termini di consegna

1 Il mittente e l’impresa si accordano sul termine di consegna.

6 RS 742.101