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Consultazione 2004/100: Progetto di legislazione sul traffico merci · 9 pagine
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Legge sul trasporto di merci
b. le persone incaricate di un compito invece degli impiegati di cui alla lettera a.
Art. 31 Competenza
1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolo spettano all’Ufficio federale.
2 Le sentenze e i decreti di abbandono sono trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale al Ministero pubblico della Confederazione all’attenzione del Consiglio federale.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 32 Esecuzione
1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione della presente legge.
2 Il Dipartimento può autorizzare le imprese con particolari difficoltà dovute all’esercizio a derogare temporaneamente dalle disposizioni sui trasporti.
Art. 33 Diritto previgente: abrogazione
La legge federale del 4 ottobre 19858 sul trasporto pubblico è abrogata.
Art. 34 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
8 RU 1986 1974, 1994 2290, 1995 4093, 1995 3517, 1998 2856