Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/83: Revisione dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 11 pagine

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Il numero riguarda i settori soggetti a controllo e le persone seguenti:

Organo di Settore sogetto a controllo Persone da controllare controllo

CP CCL di obbligatorietà generale - lavoratori17 impiegati presso datori di

lavoro svizzeri

lavoratori distaccati

- lavoratori indipendenti (verifica del lavoro pseudo-indipendente)

CT - CNL con salari minimi lavoratori distaccati

obbligatori secondo l’articolo - lavoratori indipendenti (verifica del lavoro 360a CO pseudo-indipendente)

- lavoratori18 impiegati presso datori di

lavorosvizzeri

CT compiti di osservazione del lavoratori distaccati

mercato del lavoro secondo lavoratori autonomi

l’art. 360b CO - lavoratori19 impiegati presso datori di

(in settori senza CCL di lavoro svizzeri

obbligatorietà generale e CNL

con salari minimi obbligatori)

b) Introduzione del numero di controlli nell’ordinanza sui lavoratori distaccati

Nell'ambito dei lavori preparatori è stata affrontata in maniera dettagliata la questione della frequenza dei controlli. La rappresentanza dei lavoratori ha sostenuto che i controlli presso le imprese svizzere che impiegano personale straniero sarebbero troppo ridotti; secondo le loro costatazioni, infatti, gli obiettivi di eseguire controlli almeno sul 50 per cento delle aziende che distaccano lavoratori in Svizzera sono stati raggiunti in maniera approssimativa, mentre i controlli sulle imprese svizzere in determinati settori sprovvisti di CCL di obbligatorietà generale sono stati troppo ridotti. Considerato il tasso di immigrazione di forze lavoro straniere in crescita notevole negli anni 2006/2007, la rappresentanza dei lavoratori ha identificato seri rischi per i salari, in particolare nei settori sprovvisti di CCL di obbligatorietà generale. Per questo è stata richiesta un'intensificazione dei controlli presso i datori di lavoro svizzeri e una determinazione vincolante a livello normativo del numero di controlli. La legge sui lavoratori distaccati dovrebbe prescrivere un numero minimo di controlli da eseguire presso i datori di lavoro svizzeri e le imprese che distaccano lavoratori.

Dall’altro lato, i Cantoni hanno segnalato che spesso i controlli multipli effettuati nelle imprese che distaccano personale sono necessari per raggiungere lo standard di controlli concordato nell’ambito dei distacchi di lavoratori. Per questo i Cantoni hanno fatto richiesta di maggior margine di manovra nella determinazione dei controlli e nella suddivisione tra imprese svizzere e imprese che distaccano personale.

Viste le premesse, è opportuno che nella determinazione vincolante delle prescrizioni sui controlli si assicurino la massima flessibilità e ampio margine di manovra ai Cantoni nella suddivisione dei controlli. In caso contrario, nell’esecuzione delle misure di accompagnamento, non si riuscirebbero a tenere abbastanza in conto le particolarità cantonali relative alla struttura economica e al mercato del lavoro locali, ma anche relative alla situazione geografica. Inoltre, il grado di intensificazione dei controlli presso le imprese svizzere dovrebbe essere lasciato alla discrezione dei Cantoni. Con l’eliminazione dei

17 Lavoratori stranieri o svizzeri.

18 Lavoratori stranieri o svizzeri.

19 Lavoratori stranieri o svizzeri.