Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/83: Revisione dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 11 pagine

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L’ordinanza sui lavoratori distaccati contiene disposizioni relative all’entità delle attività di ispezione (art. 16a), alle convenzione sulle prestazioni (art. 16b) e al finanziamento (art. 16d), mentre non vi sono espliciti riferimenti quantitativi per l’attività di controllo, che vengono stabiliti nelle convenzioni sulle prestazioni concluse tra la SECO e i Cantoni.

Gli obiettivi di controllo contenute nelle convenzioni sulle prestazioni concluse con i Cantoni nel 2006/2007 e 2008/2009 e gli obiettivi fissati per le commissioni paritetiche

Nelle convenzioni sulle prestazioni concluse tra la SECO e i Cantoni sono stabilite l’entità delle attività e delle disposizioni sui controlli, la presentazione di un rapporto e il finanziamento della metà delle spese salariali da parte della Confederazione.

Nel messaggio del 1° ottobre 200415 concernente le Misure di accompagnamento II si asseriva che per tutta la Svizzera sarebbero stati necessari 150 ispettori per svolgere i compiti di osservazione del mercato del lavoro e di controllo del rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime, ovvero un ispettore per ogni 25 000 posti di lavoro. Per la determinazione del numero di controlli è stata dapprima calcolata l’entità delle attività di controllo sulla base delle attività di ispezione prescritte dalla legge e il risultato è stato poi ripartito sui Cantoni e sui settori (provvisti o meno di CCL di obbligatorietà generale), secondo determinati criteri. Come valore di riferimento si è considerato che un ispettore dovrebbe eseguire circa 150 controlli all’anno; stando ai calcoli, il fabbisogno cantonale di ispettori si attestava sulle 84,5 unità. Le commissioni cantonali tripartite, invece, nelle convenzioni sulle prestazioni per il 2006/2007, sono state obbligate a eseguire 13 084 controlli all’anno, che corrispondono all’attività di circa 88,5 ispettori. Le convenzioni sulle prestazioni per il 2008/2009 si basano allo stesso modo sulle stesse disposizioni quantitative.

Sono stati calcolati circa 935016 controlli che le commissioni tripartite devono eseguire a livello federale e cantonale nei settori con CCL di obbligatorietà generale.

In totale è stato preventivato un numero pari a 22 500 accertamenti all’anno per il controllo e l’osservazione dell’intero mercato del lavoro svizzero. Di questi, solo i controlli effettuati dalle commissioni paritetiche sui lavoratori distaccati in Svizzera e i compiti di osservazione delle commissioni tripartite (CT) a livello del mercato del lavoro saranno indennizzati dalla Confederazione. Rimangono quindi esclusi i controlli di lavoratori impiegati presso datori di lavoro svizzeri in settori provvisti di CCL di obbligatorietà generale, che rientrano nella normale esecuzione del CCL da parte degli interlocutori sociali e come tali sono finanziati dai contributi alle spese di esecuzione.

15 FF 2004 6565

16 I media sono stati informati il 27 ottobre 2006 sul calcolo del contingente di controlli: http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=de&msg-id=8042