Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/83: Revisione dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 11 pagine

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A seguito della presente proposta, la Commissione tripartita della Confederazione sarà in futuro così composta:

come finora nuovo Lavoratori 65

Datori di lavoro 65

Confederazione 43

Cantoni 22

Le cifre contenute nell’articolo 16 capoverso 2 ODist devono essere adattate in funzione della proposta summenzionata. Inoltre nel capoverso 3 si deve precisare che la Confederazione è rappresentata all’interno della CT da un collaboratore dell’Ufficio federale della migrazione e da due collaboratori della Direzione del lavoro della SECO. L’attuale capoverso 3 sarà spostato al capoverso 4.

In occasione delle elezioni del 28 novembre 2007 per il rinnovo integrale delle commissioni extraparlamentari, il Consiglio federale ha eletto i membri della Commissione tripartita della Confederazione per un mandato dalla durata inferiore al periodo di legislatura e limitata all’entrata in vigore della nuova disposizione dell’ordinanza. Tuttavia, nel corso dei lavori preliminari numerosi esperti si sono espressi a favore del mantenimento dell’attuale numero di 18 membri.

Articolo 16e

a) Norme giuridiche in vigore

Il sistema svizzero di esecuzione della legge sui lavoratori distaccati si basa sul dualismo tra settori provvisti di contratti collettivi di lavoro (CCL) di obbligatorietà generale e settori che ne sono sprovvisti. In questi ultimi, i Cantoni e le commissioni tripartite da essi istituite sono responsabili dei controlli per il rispetto delle condizioni lavorative, mentre nei settori provvisti di CCL di obbligatorietà generale la competenza spetta agli organi paritetici incaricati dell’esecuzione del CCL (art. 7 cpv. 1 LDist).

La legge sui lavoratori distaccati prescrive ai Cantoni l’obbligo di disporre di un numero sufficiente di ispettori per lo svolgimento dei compiti di controllo secondo l’art. 7 cpv. 1 lett. b LDist (controlli dei lavoratori distaccati in caso di CNL che prevedono salari minimi) e dei compiti di osservazione delle commissioni tripartite conformemente all’art. 360b cpv. 3-5 CO (controlli del mercato del lavoro per tutti i tipi di contratti di lavoro). Il numero degli ispettori che compongono le commissioni tripartite è determinato segnatamente in base alle dimensioni e alla struttura del mercato del lavoro (art. 7a cpv. 2 LDist). La Confederazione assume il 50 per cento dei costi salariali di questi ispettori. La SECO può concludere convenzioni sulle prestazioni con i Cantoni (art. 7° cpv. 3 LDist).

Tutt’altro contesto per le commissioni paritetiche, in quanto i controlli sul rispetto delle disposizioni previste dai CCL rientrano nella normale esecuzione del CCL stesso. La legge sui lavoratori distaccati affida i controlli delle aziende che distaccano i lavoratori nei settori provvisti di contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale alle commissioni paritetiche (art. 7 cpv. 1 lett. a LDist), di cui la Confederazione e i Cantoni si assumono le spese aggiuntive causate dall'esecuzione della legge sui lavoratori distaccati (art. 9 ODist).