Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/83: Revisione dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

con l’estensione dell'ALCP ai dieci nuovi Stati membri dell’UE, in previsione del proseguimento dell’ALCP e della sua estensione a Romania e Bulgaria non si avverte la necessità di un sostanziale rafforzamento del sistema. Tuttavia si rivelano necessari adattamenti e misure di concretizzazione a livello di ordinanza, volti al migliorare l’efficacia dello stesso.

Art. 9 cpv. 1bis (nuovo), 2 e 3

a) Premessa

Nei settori con CCL di obbligatorietà generale, gli organi paritetici del CCL sono preposti al controllo del rispetto del CCL; i controlli sono finanziati dai contributi alle spese di esecuzione previsti dai CCL di obbligatorietà generale. L’indennità delle spese delle commissioni paritetiche (a carico della Confederazione e dei Cantoni) è prevista solo per i controlli causati dall’applicazione della legge in aggiunta all’esecuzione abituale del CCL (art. 9 cpv. 1 ODist).

In alcuni settori con CCL di obbligatorietà generale come la ristorazione, il numero di lavoratori distaccati in Svizzera è piuttosto esiguo, mentre le assunzioni di impiego a breve termine (per una durata fino a 90 giorni per anno civile) di lavoratori stranieri presso datori di lavoro svizzeri sono molto numerose. I rappresentanti dei lavoratori hanno segnalato un conseguente aumento dell’onere amministrativo per i controlli, che non viene indennizzato dalla mano pubblica. Gli stessi hanno precisato che, prima dell’introduzione della libera circolazione delle persone, i Cantoni effettuavano i controlli preventivi dei contratti di lavoro nel corso delle procedure di autorizzazione, e che la nuova procedura di notifica introdotta per le assunzioni di impiego a breve termine ha comportato un onere amministrativo supplementare per le commissioni paritetiche (CP), le quali sono ora incaricate di eseguire i controlli retroattivi sulle persone in questione. Per questo è stata avanzata la richiesta che, nei settori con un CCL di obbligatorietà generale, sia la Confederazione a sostenere le spese per il controllo delle persone assunte a breve termine presso un datore di lavoro svizzero.

b) Assunzione delle spese non coperte per il controllo delle assunzioni di impiego a breve termine presso un datore di lavoro svizzero

Un’indagine condotta dalla SECO tra le commissioni paritetiche (CP) dei settori con CCL di obbligatorietà generale ha evidenziato che la maggior parte dei settori, inclusi quelli più importanti (edilizia, ristorazione ecc.), è favorevole all’assunzione delle spese da parte della Confederazione. Le CP hanno segnalato anche la loro disponibilità a concludere convenzioni sulle prestazioni.

I controlli delle assunzioni di impiego a breve termine presso datori di lavoro svizzeri rientrano nella normale esecuzione del CCL e dovrebbero essere essenzialmente finanziati dai contributi alle spese di esecuzione. Supponendo da un lato che il costo dei controlli delle assunzioni di impiego a breve termine corrisponda a quello dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, ma che dall'altro lato le entrate sotto forma di contributi pro rata temporis per i contratti di lavoro a breve termine risultino proporzionalmente inferiori, è chiaro che tali entrate non sono sufficienti per coprire interamente le spese di controllo dei contratti di lavoro a breve termine. Sarebbe ipotizzabile un finanziamento di queste spese mediante un innalzamento dei contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori a favore dei costi di esecuzione del CCL. Gli attuali contributi di copertura dei costi di esecuzione, tuttavia, si situano in parte già al limite superiore ammissibile per il conferimento dell’obbligatorietà generale di CCL, motivo per cui un innalzamento non è la soluzione ideale. Il controllo delle assunzioni di impiego soggette all’obbligo di notifica, come il controllo di imprese che distaccano lavoratori, rappresenta un’importante misura preventiva tesa ad evitare il dumping salariale derivante dalla libera circolazione delle persone e non deve quindi essere finanziato unicamente dai datori di lavoro e dai lavoratori soggetti ad un CCL di obbligatorietà generale.