Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/83: Revisione dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
controlli superflui condotti presso le imprese che distaccano personale, in ogni caso, vi saranno maggiori possibilità di rafforzare i controlli presso le imprese svizzere.
La presente proposta riprende le richieste dei lavoratori e prevede un numero minimo vincolante di controlli a livello di ordinanza. Il nuovo articolo 16e stabilisce che gli organi paritetici incaricati dei controlli dei CCL e le commissioni tripartite incaricate delle attività di ispezione secondo l’articolo 7a della legge20 sono tenuti a eseguire un numero minimo di controlli all’anno. La determinazione a livello di ordinanza attribuisce a questa prescrizione un carattere vincolante nei confronti di tutti gli organi incaricati dell'esecuzione della legge, ma fa anche in modo che essa possa essere adattata agli sviluppi economici e del mercato del lavoro solo per mezzo di una modifica dell’ordinanza. Le convenzioni sulle prestazioni tra la SECO e i Cantoni o le commissioni paritetiche devono orientarsi sul numero totale di controlli indicato nell’ordinanza. Gli ulteriori dettagli relativi alle prescrizioni sui controlli continueranno ad essere stabiliti nelle convenzioni sulle prestazioni concluse, affinché gli organi di esecuzione abbiano sufficiente margine di manovra per la suddivisione dei controlli secondo le imprese e per la definizione di priorità per determinati settori.
Allo stesso tempo, con l’iscrizione nell’ordinanza del numero minimo di controlli viene anche definito un adeguato aumento del volume totale di controlli da eseguire presso i lavoratori distaccati e le imprese svizzere, che si rivela necessario in vista della graduale liberalizzazione della prestazione di servizi e della graduale apertura del mercato del lavoro ai nuovi Stati membri dell’UE. Allo scadere del periodo transitorio, i lavoratori distaccati nel quadro di una prestazione di servizio21 provenienti dai cosiddetti Stati dell’CE-822 non hanno più bisogno del permesso di lavoro e di soggiorno per un periodo inferiore a tre mesi. Inoltre i contingenti per i permessi concessi alle forze lavoro provenienti dai 10 nuovi Stati membri della CE23 decadranno al più tardi alla fine dell’aprile 2011. Per la Romania e Bulgaria è previsto il mantenimento dei contingenti per i 7 anni successivi all’entrata in vigore dell’estensione dell'ALC, con eventuale possibilità di prolungamento per ulteriori tre anni in caso di immigrazione eccessiva.
Considerato l’andamento che si profila, si calcola che occorrerà adattare del 20 per cento il numero di controlli da eseguire; se ciò non avvenisse, si verificherebbe una riduzione dell’intensità dei controlli. Con l’aumento del 20 per cento, infatti, il numero assoluto di controlli all’anno passa dagli attuali 22 500 a circa 27 000. Un simile aumento permette di tenere sotto controllo le nuove possibilità di reclutamento delle imprese in paesi con salari notevolmente inferiori.
È chiaro che l’aumento dei controlli nelle convenzioni sulle prestazioni sarà ripartito in maniera proporzionale tra i Cantoni e le commissioni paritetiche. A seguito dell’aumento, la ripartizione dei controlli subirà le seguenti modifiche:
Sintesi del numero di controlli
stando alle stime nuovo
correnti
Controlli CP 9 346 11 215
Controllo CT/Cantoni 13 084 15 700
Totale approssimativo 22 500 27 000
20 Controlli dei CNL che prevedono salari minimi obbligatori secondo l’articolo 360a CO e osservazioni del mercato del lavoro secondo l’articolo 360b CO.
21 I permessi sono necessari nei seguenti settori: edilizia e rami accessori, orticoltura, servizi di pulizia industriale e aziendale, servizi di sorveglianza e di sicurezza.
22 Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Ungheria
23 Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Ungheria e Cipro