Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/83: Revisione dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 11 pagine
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Il progetto di revisione prevede che la quota delle spese di controllo sulle persone con un contratto di impiego a breve termine presso un datore di lavoro svizzero non coperta dai contributi obbligatori alle spese di esecuzione sia accollata alla Confederazione e ai Cantoni. Si noti che l’indennità copre solo le spese che superano le entrate provenienti dai contributi alle spese di esecuzione, dalle pene convenzionali e dalle spese di controllo in rapporto alle assunzioni di impiego soggette all’obbligo di notifica11. L’obbligo della prova dell’ammontare delle spese spetta alle commissioni tripartite (CT). L’indennità è versata solo su richiesta formale di queste ultime.
La competenza di determinare unilateralmente il diritto all’indennità, attualmente spettante alla Confederazione e ai Cantoni, rimane un principio invariato (art. 9 cpv. 3 frase 1 ODist). Tuttavia, nel capoverso 3 frase 2 viene introdotta la possibilità per la Confederazione e i Cantoni di concludere convenzioni sulle prestazioni con gli interlocutori sociali; queste dovranno prevedere sia le indennità già esistenti e derivanti dall’esecuzione della legge sui lavoratori distaccati (art. 1) che le nuove indennità relative alle assunzioni di impiego a breve termine in Svizzera (art. 1bis). Per quanto riguarda le convenzioni sulle prestazioni, gli indicatori dell'efficacia e la definizione dei compiti di ispezione, si applicheranno per analogia le disposizioni relative all’attività di ispezione delle commissioni tripartite previste all’articolo 7a della legge (art. 16b capoversi 2 e 3 e art.16c lettere c-h ODist). Il nuovo diritto all’indennità non deve tuttavia portare a un eccesso di controlli delle assunzioni di impiego a breve termine rispetto ai controlli ordinari condotti presso i datori di lavoro svizzeri. Per questo nelle convenzioni sulle prestazioni deve essere espressamente indicato il margine entro cui far rientrare il numero di controlli delle assunzioni di impiego a breve termine da eseguire e da indennizzare.
Art. 16 cpv. 2, 3 (nuovo), e 4
La seguente proposta di modifica non deriva dai lavori preparatori concernenti il miglioramento dell’esecuzione, ma è il seguito della riforma dell’Amministrazione 2005-2007, all’interno della quale il Consiglio federale ha avviato una verifica delle commissioni extraparlamentari della Confederazione. I risultati della verifica sono confluiti nel progetto di modifica della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)12. Su proposta del Consiglio federale le commissioni devono possibilmente essere di dimensioni ridotte; il Consiglio prevede un limite massimo di 15 membri, che di norma non deve essere superato (art. 57e cpv. 1LOGA). Le disposizioni contenenti norme di diritto – in particolare in merito alla competenza e ai criteri per la costituzione di commissioni – vengono definite a livello legislativo13 mediante una revisione parziale della LOGA. La revisione è stata approvata dal Parlamento il 20 marzo 200814 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2009.
Nell’ambito dell’osservazione del mercato del lavoro a livello federale, la riforma avrà ripercussioni sul numero dei membri della Commissione tripartita della Confederazione (art. 360b CO); a seguito della revisione della LOGA, infatti, il numero deve essere ridotto da 18 a 15 membri. Tale adattamento richiede una modifica dell’ordinanza sui lavoratori distaccati (art. 16 cpv. 2 ODist).
11
La maggior parte dei CCL di obbligatorietà generale prevede l’assunzione delle spese dei controlli in caso di violazione delle disposizione del CCL.
12 RS 172.010
13 L’ordinanza del 3 giugno 1996 (RS 172.31) sulle commissioni è stata abrogata in quanto non soddisfaceva più i requisiti come base legale.
14 FF 2008 954