Rapporto esplicativo

Consultazione 2004/83: Revisione dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Per meglio controllare i costi e rispettare gli obiettivi di bilancio, nelle future convenzioni sulle prestazioni con le CP sarà previsto un tetto dei costi che fissa il limite di indennità massimo.

Secondo le disposizioni legali, ai Cantoni viene rimborsata la metà dei costi salariali dei loro ispettori. Quei Cantoni che effettuano un numero di controlli superiore a quanto stabilito nelle convenzioni sulle prestazioni non ottengono un indennità supplementare da parte della Confederazione. Di conseguenza viene meno la necessità di fissare un tetto dei costi per i Cantoni.

b) per i Cantoni:

Indennità delle spese non coperte per il controllo delle assunzioni di impiego a breve termine in Svizzera:

Secondo i calcoli di cui sopra, la quota dei Cantoni raggiunge la somma di 88 400.- franchi.

Costi aggiuntivi a seguito dell’aumento del numero di controlli nel 2010:

L’aumento di controlli del 20% si ripercuote anche sulle spese cantonali. Considerando che la Confederazione si assume il 50% delle spese cantonali derivanti dalle attività di controllo previste all’articolo 16c ODist, l’aumento delle spese per i Cantoni ammonterà a circa 900 000 franchi (20% dei costi salariali cantonali di circa 4,4 milioni di franchi).

A questa cifra si aggiungono le spese derivanti dai controlli sui lavoratori distaccati32, eseguiti dalle commissioni paritetiche all’interno dei settori provvisti di CCL di obbligatorietà cantonale (Art. 9 cpv 2 Odist) che dovrebbero ammontare a circa 73 500 franchi33.

I costi supplementari raggiungono quindi la cifra di 1 061 900.- franchi.

4. Entrata in vigore

Il presente progetto entrerà in vigore il 1° gennaio 2010.

SECO, 2 aprile 2009

32 Circa ¾ dei controlli totali da effettuare da parte delle CP concernenti i lavoratori distaccati. Si tratta della categoria di controlli i cui costi di esecuzione sono assunti dai Cantoni per le CP.

33 Il 20% di (¾ di 981) moltiplicato per fr. 500.- = fr. 73 575.-