Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/99: Revisione parziale della legge federale sulla pianificazione del territorio (misure accompagnatorie in relazione all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero) · 13 pagine
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2. Commento alle singole disposizioni
2.1 Modifica della legge sulla pianificazione del territorio; articolo 8 capoverso 2 (nuovo)
In virtù del diritto federale, i Cantoni verrebbero obbligati a designare nel loro piano direttore le parti di territorio in cui un numero eccessivo di abitazioni secondarie rischia di compromettere lo sviluppo equilibrato del territorio. Tenuto conto del carattere di legge quadro della LPT e dell’autonomia dei Cantoni, la disposizione proposta si limita a stabilire una regola generale, ma vincolante, che obbliga i Cantoni ad occuparsi della tematica delle abitazioni secondarie nel piano direttore. La scelta delle misure più appropriate da adottare in funzione delle circostanze regionali e locali è lasciata ai Cantoni e ai Comuni. Entrano ad esempio in linea di conto la determinazione di quote o contingenti, la designazione di zone destinate alle residenze primarie o secondarie, coefficienti minimi di utilizzazione del suolo, contributi sostitutivi, misure fiscali o di politica del suolo. Nel quadro della procedura d’approvazione dei piani direttori (vedi art. 11 LPT), la Confederazione dovrà garantire che i Cantoni confrontati con questa problematica adottino effettivamente le misure necessarie.
In seguito alla modifica della LPT, i Cantoni adotteranno le seguenti misure :
a. Nel quadro dell’esecuzione dei propri compiti di pianificazione del territorio, tutti i Cantoni sono tenuti a valutare l’adozione di misure accompagnatorie.
b. L’esigenza di procedere a un esame nell’ottica della pianificazione del territorio sussiste soltanto nei Cantoni con zone in cui la quota di abitazioni secondarie è elevata (ossia più del 30% ca.) rispetto al numero globale di abitazioni. Nelle zone in cui questa quota è compresa tra il 30 e il 50%, a livello cantonale occorrerà una riflessione approfondita circa l’ulteriore sviluppo auspicato.
c. Le misure particolari di pianificazione del territorio che eventualmente si
renderanno necessarie saranno fissate nel piano direttore cantonale. I Cantoni saranno liberi di determinarne natura e contenuto. Si tratterà, in linea di massima, di condizioni e direttive da inviare ai Comuni e alle regioni in relazione alla
pianificazione dell’utilizzazione e al rapporto tra abitazioni primarie e secondarie.
• Nel piano direttore, i Cantoni potranno per esempio stabilire che, nei Comuni e nelle regioni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 30%, al momento di costruire nuovi edifici solo una determinata superficie abitabile possa essere adibita ad abitazioni secondarie; oppure che, ogni anno, non sia rilasciato più di un certo numero di autorizzazioni per la costruzione di abitazioni secondarie.
• Il 5 giugno 2005, gli undici Comuni del distretto dell’Alta Engadina (Bever, Celerina, La Punt, Madulain, Pontresina, Samaden, S-chanf, Sils,
Silvaplana, S. Moritz e Zuoz) hanno accolto con il 72% di voti favorevoli un’iniziativa popolare secondo cui, nel distretto, non può essere destinata ad abitazioni secondarie una superficie superiore a 12'000 metri quadrati (pari a ca. 100 appartamenti) all’anno. Ciò in ragione del fatto che in Alta Engadina, dove la quota di abitazioni secondarie raggiunge il 57%, si registrano grossi problemi nel campo dell’offerta e dei prezzi delle
abitazioni per la popolazione locale; inoltre, per 10-11 mesi all’anno, nel distretto si riscontra un numero troppo elevato di letti inutilizzati.