Rapporto esplicativo
Consultazione 2004/99: Revisione parziale della legge federale sulla pianificazione del territorio (misure accompagnatorie in relazione all'abrogazione della legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero) · 13 pagine
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d. Le misure da iscrivere nel piano direttore saranno fissate dai Cantoni d’intesa con le regioni e i Comuni interessati, se necessario in collaborazione con i Cantoni limitrofi e in base alle informazioni e alla partecipazione della popolazione.
e. L’attuazione concreta e giuridicamente vincolante delle misure accompagnatorie di pianificazione del territorio fissate nel piano direttore cantonale spetta ai
Comuni nel quadro della pianificazione dell’utilizzazione, dei regolamenti edilizi ed eventualmente di altri strumenti. I piani di utilizzazione comunali sono soggetti all’approvazione dei Cantoni.
2.2 Disposizioni transitorie alla modifica della legge sulla pianificazione del territorio
Senza dubbio, l’eventuale adeguamento dei piani direttori cantonali e l’adozione di altre misure, sia a livello cantonale che comunale, richiederà un certo tempo. Per adottare le necessarie misure, ai Cantoni (ed ev. anche ai Comuni) verrà dunque accordato un termine di tre anni a partire dall’entrata in vigore degli adeguamenti del diritto sulla pianificazione territoriale. Onde evitare una lacuna normativa che, in particolare nelle regioni ad elevato prestigio turistico, potrebbe condurrebbe a un aumento indesiderato di abitazioni secondarie, si dovrà inoltre garantire che le misure accompagnatorie di pianificazione del territorio
possano produrre il loro effetto a partire dall’entrata in vigore dell’abrogazione della LAFE. La Lex Koller dovrebbe pertanto essere abrogata soltanto ca. tre anni dopo l’entrata in vigore della presente revisione di legge. In tal modo l’abrogazione della Lex Koller sarà coordinata anche cronologicamente con la modifica della LPT.
Affinché tale termine sia effettivamente rispettato, e in mancanza di altre sanzioni possibili nel caso i Cantoni e i Comuni non adottino per tempo le misure accompagnatorie di
pianificazione territoriale, per la costruzione di abitazioni secondarie e la trasformazione di abitazioni primarie o alberghi in abitazioni secondarie non potranno essere rilasciate licenze edilizie fino a quando non saranno stati adempiuti gli obblighi previsti dal diritto federale.
Considerata l’importanza dell’interesse pubblico in gioco, ossia il principio di gestire in modo adeguato la costruzione di abitazioni secondarie, e tenendo conto del fatto che questa restrizione vale soltanto finché non saranno adempiuti gli obblighi derivanti dal diritto
federale, la limitazione della libertà dei Cantoni e dei Comuni, sancita nelle disposizioni transitorie, non appare eccessiva.
3. Ripercussioni
3.1 Ripercussioni sulla Confederazione
Visto che il nuovo disciplinamento si integra in strumenti e procedure esistenti e collaudati, non ci si devono attendere forti ripercussioni finanziarie sulla Confederazione e sull’effettivo del suo personale. Un esiguo onere supplementare potrebbe eventualmente risultare dalla necessità di completare parzialmente l’attuale registro federale degli edifici e delle abitazioni.
3.2 Ripercussioni sui Cantoni e sui Comuni
In base al nuovo disciplinamento, i Cantoni devono adeguare i propri piani direttori cantonali. Tale adeguamento può essere integrato nelle modifiche periodiche dei piani direttori, motivo per cui il maggior onere dovrebbe rimanere contenuto. I Cantoni saranno inoltre sgravati dall’onere legato all’applicazione della Lex Koller.