Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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Stati membri devono trasporle nelle rispettive legislazioni nazionali. Quando questa procedura è giunta al termine, e la direttiva corrispondente è entrata in vigore, le medesime disposizioni, di fatto uniformate, si applicano ai prodotti in questione su tutto il mercato interno (si tratta del cosiddetto "settore armonizzato").

Per i prodotti che non sono oggetto dell'armonizzazione comunitaria valgono gli articoli 28, 29 e 30 del trattato CE, che – ad eccezione dei casi di cui all'articolo 30 – vietano le restrizioni alla circolazione delle merci tra gli Stati membri.

Su queste disposizioni si fonda pure il principio del riconoscimento reciproco, secondo cui in tutti i settori che – a livello comunitario – non sono armonizzati o non lo sono completamente, tutti gli Stati membri sono tenuti ad accettare sul loro territorio i prodotti fabbricati o legalmente immessi in commercio in un altro Stato membro dell'UE. L'applicazione di tale principio può, in particolare, essere contestata dagli Stati membri soltanto nei casi in cui in particolare la pubblica sicurezza, la salute o l'ambiente vengano messi in pericolo. Inoltre, le misure restrittive attuate in simili casi devono rispondere a principi di necessità e proporzionalità4. Nella CE, i settori in cui le legislazioni variano da Stato a Stato e detto principio trova applicazione, sono denominati "settore non armonizzato".

Con l'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), questa regolamentazione è stata estesa anche agli Stati dell'AELS che hanno aderito al SEE.

1.3.2 Rimozione di ostacoli tecnici al commercio in Svizzera

Con il rifiuto dell'Accordo SEE, per la Svizzera il problema degli ostacoli tecnici al commercio ha assunto una nuova dimensione. I principali partner commerciali del nostro Paese hanno invece rimosso buona parte di queste limitazioni. Il Consiglio federale ha reagito con la messa a punto di due strategie: l'armonizzazione autonoma delle prescrizioni svizzere con quelle del diritto comunitario e la conclusione di accordi con la CE finalizzati all'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio. Entrambe le strategie sono radicate nella legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).

1.3.2.1 La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC)

La LOTC – adottata nel quadro del programma di rivitalizzazione dell'economia svizzera ed entrata in vigore il 1° luglio 1996 – ha lo scopo di eliminare, in misura del possibile, gli ostacoli al commercio esistenti e di impedire che le prescrizioni tecniche elaborate dagli uffici ed emanate dal Consiglio federale ne creino di nuovi. Si tratta di una legge quadro, che contempla principi validi in generale e applicabili in tutti i singoli settori contemplati dalla vasta legislazione svizzera relativa ai prodotti, allo scopo di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio inutili in ogni fase e ad ogni livello della preparazione, dell'adozione e dell'attuazione di prescrizioni sui prodotti.

Una prima categoria di disposizioni (capitolo 2, articoli 4, 5 e 6) è indirizzata ai poteri federali a cui spetta l'emanazione di leggi o ordinanze. Dette disposizioni comprendono i principi da osservare durante l’elaborazione, l’adozione e la modificazione di prescrizioni sui prodotti. Queste prescrizioni fissano le condizioni alle quali i prodotti possono essere offerti, immessi in commercio, messi in servizio, impiegati o smaltiti; comprendono in particolare regole riguardanti la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura, la fabbricazione, il trasporto, l'immagazzinamento, gli esami, la valutazione della conformità, la registrazione e l'omologazione dei prodotti.

4 Si tratta del cosiddetto principio "Cassis de Dijon": tale denominazione deriva da una decisione di principio adottata dalla Corte di giustizia; per maggiori dettagli a questo proposito, si veda il punto 1.4.