Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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Conformemente ad una regola fondamentale del diritto comunitario, un prodotto fruisce del diritto di libera circolazione delle merci, stabilito dal trattato CE. Il diritto fondamentale della libera circolazione dei prodotti non è però un diritto assoluto: il mutuo riconoscimento tra Stati CE è condizionato dal diritto di scrutinio che il Paese d'importazione può esercitare sull'equivalenza tra il livello di protezione garantito dal prodotto in questione e quello perseguito dalle prescrizioni nazionali. Il diritto di scrutinio deve basarsi su criteri oggettivi, non discriminatori e resi noti in anticipo, in modo da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali, affinché non sia usato in modo arbitrario.

Devono quindi essere criteri debitamente pubblicizzati o facilmente accessibili. Il procedimento per esercitare il diritto di scrutinio deve comunque essere sempre, per quanto possibile, breve, efficace e poco oneroso. In linea di massima non vi possono essere controlli sistematici nel Paese d'importazione prima dell'immissione in commercio. Il Paese d'importazione di norma può quindi esaminare la conformità di un prodotto alle proprie prescrizioni tecniche solo nel corso di un'ispezione nel quadro delle proprie attività di sorveglianza del mercato, e cioè dopo l'immissione sul mercato nazionale. Una procedura di previa autorizzazione all'immissione sul mercato nazionale del Paese d'importazione può essere ammessa solo a condizioni molto rigorose14.

1.5 Scopo della revisione della LOTC

Con la presente revisione, il principio "Cassis de Dijon" si somma al ventaglio di strumenti per impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio. In particolare, a tale scopo è stato aggiunto un nuovo capitolo (capitolo 3a), relativo all'accesso al mercato.

La presente revisione mira a consentire, in linea di principio, ai prodotti legalmente immessi in commercio nella CE o nel SEE di circolare liberamente anche in Svizzera, senza ulteriori controlli: sia grazie all'armonizzazione delle prescrizioni svizzere sui prodotti con la legislazione comunitaria, sia in virtù di accordi con la CE o delle nuove disposizioni relative all'applicazione in Svizzera del principio "Cassis de Dijon" contemplate dalla LOTC. Analogamente a quanto avviene nella CE, anche in Svizzera le deroghe saranno possibili unicamente se dirette al perseguimento di interessi pubblici preponderanti secondo l'articolo 4 LOTC, come ad esempio la protezione della salute, dell'ambiente o dei consumatori. I prodotti che, essendo oggetto di tali deroghe, non hanno accesso al mercato svizzero, sarano registrati in elenchi specifici.

L'adozione del principio "Cassis de Dijon" costituisce un ulteriore strumento per la rimozione degli ostacoli tecnici al commercio. Soltanto consentendo alla Svizzera di approfittare senza limitazioni dell'elevata efficienza di produzione dei lotti destinati al mercato europeo, sarà possibile raggiungere gradualmente il livello di prezzi e di offerta auspicato dai consumatori, necessario per rendere competitiva sul piano internazionale la nostra industria di esportazione. Questo nuovo strumento integra la strategia seguita finora dal Consiglio federale, allo scopo di contribuire al rafforzamento della competitività interna e alla diminuzione dei costi a carico delle imprese e dei prezzi al consumo. Nel contempo, gli effetti

Comunicazione interpretativa della Commissione — Agevolare l'accesso di prodotti al mercato di un altro Stato membro: applicazione pratica del mutuo riconoscimento; Gazzetta ufficiale n. C 265 del 4 novembre 2003, pag. 2;

13 Secondo rapporto biennale sull'applicazione del principio di riconoscimento reciproco nel mercato interno del 23 luglio 2002; COM/2002/0419

14 Nella sentenza del 22 gennaio 2002 (Canal Satélite Digital SL contro Adminstración General del Estado, in presenza di Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS), causa C-390/99, Racc. 2002, pag. I-607), la Corte di giustizia ha chiaramente ricordato che una procedura di previa autorizzazione costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci. Pertanto, per poter risultare giustificata con riguardo alle dette libertà fondamentali, una siffatta normativa deve perseguire un motivo di interesse generale riconosciuto dal diritto comunitario e rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire essere idonea a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento.