Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
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L'MRA prevede il riconoscimento reciproco delle valutazioni della conformità (esami, certificazioni, ispezioni) e, in parte, anche delle omologazioni dei prodotti in quindici settori – allo stato attuale – del ramo industriale9. Se l'accordo equipara le prescrizioni svizzere a quelle comunitarie, la valutazione della conformità di un prodotto da parte di un unico organismo competente, riconosciuto dall'accordo, è sufficiente per la sua commercializzazione sia sul mercato svizzero, sia su quello comunitario. Pertanto, non è più necessaria una doppia valutazione della conformità – secondo le prescrizioni svizzere e secondo le prescrizioni CE. Negli altri settori contemplati dall'accordo, in cui le prescrizioni svizzere differiscono da quelle comunitarie, continuano ad essere richieste due valutazioni della conformità: una effettuata secondo il diritto svizzero, l'altra secondo la normativa CE; tuttavia, entrambe possono essere stilate da un organismo di valutazione svizzero o da uno comunitario. Invece, per esportare verso la CE prodotti di settori non compresi nell'accordo, continua ad essere necessaria una valutazione della conformità effettuata da un organismo comunitario.
L'Accordo agricolo migliora il reciproco accesso ai mercati di Svizzera e CE: non solo mediante concessioni tariffali, bensì anche con l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio in numerosi ambiti del settore agricolo10. In gran parte, ciò avviene grazie al mutuo riconoscimento dell'equivalenza delle legislazioni e la conseguente cessazione dell'obbligo di presentare certificati. Anche il mutuo riconoscimento dei requisiti di polizia sanitaria o di protezione delle specie vegetali (certificati sanitari, controlli ufficiali, ecc.) oppure delle attestazioni di qualità, facilita il reciproco accesso ai mercati.
1.4 Il principio "Cassis de Dijon" nella CE
Il cosiddetto principio "Cassis de Dijon" è stato stabilito nel 1979 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), in una decisione riguardante l'immissione sul mercato tedesco dell'omonimo liquore francese. In seguito, conformemente agli articoli 28 e 30 (ex art. 30 e
36) del trattato CE, sia la CGCE sia la Commissione europea si sono attenute a questa giurisprudenza. Nel caso in cui le prescrizioni non siano state armonizzate a livello comunitario, secondo detto principio vale quanto segue: i prodotti importati da uno Stato membro della CE e fabbricati conformemente alle prescrizioni nazionali dello Stato di esportazione, di norma possono essere immessi in commercio in tutta la CE. Le limitazioni alla circolazione delle merci sono concesse soltanto se dettate da interessi pubblici preponderanti. Il principio "Cassis de Dijon" integra il processo di armonizzazione delle prescrizioni giuridiche nazionali, senza sostituirsi ad esso. Nell'applicazione di tale principio, le autorità nazionali degli Stati membri devono inoltre tenere conto delle interpretazioni della CGCE e della Commissione europea.
Nella CE, il principio "Cassis de Dijon"11 è applicato già da più di venticinque anni ed è oggetto sia di una vasta giurisprudenza, sia di verifiche attente e costanti da parte della Commissione europea. Quest'ultima ha emanato diverse comunicazioni12 e rapporti13 allo scopo di garantirne una corretta applicazione a livello nazionale.
9 Macchine, dispositivi di protezione individuale, giocattoli, dispositivi medici, apparecchi a gas e caldaie, apparecchi a pressione, apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione, apparecchi e sistemi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica, macchine e materiali per cantieri, strumenti di misura e imballaggi preconfezionati, veicoli a motore, trattori agricoli o forestali, buona pratica di laboratorio (good laboratory practice GLP), ispezioni della buona pratica di fabbricazione (good manifacturing practice, GMP) e certificazione dei medicinali.
10 Prodotti fitosanitari, alimenti per animali, sementi, prodotti vitivinicoli, bevande spiritose e bevande aromatizzate a base di vino, prodotti di produzione biologica, prodotti ortofrutticoli, animali e prodotti di origine animale (ad es. formaggi)
11 Nella CE il principio "Cassis de Dijon" viene denominato anche "principio di mutuo riconoscimento".
12 Comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 20 febbraio 1979 nella causa 120/78 («Cassis de Dijon»), Gazzetta ufficiale n. C 256 del 3 ottobre 1980, pag. 2;