Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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in termini di promozione della concorrenza prodotti dalla riveduta legge sui cartelli15 e dalla legge sul mercato interno16 verranno ulteriormente rafforzati. Per questa ragione, la revisione della LOTC è stata inclusa, come provvedimento supplementare, nel pacchetto di misure per una politica di crescita varato dal Consiglio federale. In generale, in applicazione del principio "Cassis de Dijon" potranno ad esempio accedere liberamente al mercato svizzero le seguenti categorie di prodotti, importanti per le economie domestiche: la maggior parte delle derrate alimentari, i prodotti cosmetici, i prodotti tessili, le biciclette nonché i sistemi di allarme antincendio e antintrusione.

Il presente progetto di revisione della LOTC prevede inoltre che anche i fabbricanti svizzeri possano fabbricare e smerciare in Svizzera i loro prodotti conformemente alle prescrizioni vigenti nella CE, se questi ultimi sono stati legalmente immessi in commercio nello Stato CE di cui soddisfano le prescrizioni. Con questa misura, diretta a rafforzare la produttività svizzera e impedire una discriminazione a livello nazionale, si vuole garantire che in futuro i fabbricanti possano produrre per l'intero mercato europeo attenendosi alle prescrizioni di un solo Paese, e che possano immettere in commercio i loro prodotti in Svizzera alle medesime condizioni dei loro concorrenti della CE o del SEE. Le imprese che producono soltanto per il mercato regionale o nazionale e che non esportano sul mercato europeo possono comunque continuare a vendere i loro prodotti in Svizzera adempiendo esclusivamente alle prescrizioni nazionali, analogamente a quanto prevede il diritto vigente negli Stati membri della CE.

Così come avviene nella CE, anche in Svizzera il principio "Cassis de Dijon" integra quello dell'armonizzazione delle prescrizioni nazionali con il diritto comunitario, senza sostituirsi ad esso. Il processo di armonizzazione delle prescrizioni svizzere sui prodotti con il diritto CE continuerà a svolgere un ruolo importante. Nel quadro della revisione della LOTC, vengono esaminate le attuali divergenze tra il diritto svizzero in materia di prodotti e la legislazione comunitaria vigente. Esse sono oggetto di discussione nell'ambito della procedura di consultazione. Nelle intenzioni del Consiglio federale, in futuro tali divergenze dovranno essere ammesse in base a criteri ancora più restrittivi, vale a dire soltanto se saranno indispensabili per la tutela di interessi pubblici preponderanti. Il Consiglio federale deciderà in merito quando potrà disporre dei risultati della procedura di consultazione e le modifiche di legge eventualmente necessarie – salve le poche eccezioni espressamente indicate nella documentazione – verranno presentate con il messaggio concernente la revisione della LOTC.

Anche in relazione ai vigenti accordi con la CE in materia di rimozione degli ostacoli tecnici al commercio – così come ne sono stati conclusi nel quadro dei Bilaterali I – il principio "Cassis de Dijon" riveste un ruolo integrativo e non sostitutivo. Perciò, parallelamente alla revisione della LOTC, è necessario proseguire gli sforzi per estendere tali accordi con la CE a nuovi settori.

Per non compromettere il mantenimento e l'ulteriore sviluppo degli accordi stipulati con la CE, come pure la stipulazione di nuovi accordi, è opportuno che il principio "Cassis de Dijon" trovi applicazione soltanto nei settori in cui le prescrizioni svizzere sui prodotti non sono state armonizzate con quelle comunitarie.

Se le prescrizioni sui prodotti svizzere sono armonizzate con quelle della CE o del SEE, non vi è alcuna necessità di accrescere l'apertura del mercato mediante il principio "Cassis de Dijon". Infatti, considerato che i prodotti conformi alla legislazione della CE in virtù dell'armonizzazione del diritto svizzero con quello comunitario soddisfano automaticamente anche le prescrizioni svizzere e che le prove di conformità estere (risultati di esami, ispezioni e certificazioni) possono, in base all'articolo 18 capoverso 2 LOTC, essere riconosciute

15 RS 251

16 RS 943.02