Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
Secondo l'articolo 4, le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A tale scopo esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera ovvero, di norma, con quelle della CE. Deroghe a tale principio sono ammissibili, secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 4, soltanto qualora siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti quali in particolare la tutela della salute, dell'ambiente o dei consumatori5. Per i cittadini, questa prima categoria di disposizioni non comporta diritti o doveri.
Mediante l'istituzione e la delega di competenze come pure la definizione di procedure, una seconda categoria di disposizioni (capitolo 3, articoli 7-16; capitolo 4, sezione 2, articoli 19-
22) mira a creare in Svizzera le condizioni per ovviare in modo globale, efficace e flessibile agli ostacoli tecnici al commercio. Anche queste disposizioni sono rivolte soprattutto alle autorità.
La terza categoria di disposizioni (capitolo 4, articoli 17 e 18; capitolo 5, articoli 23-30) è invece indirizzata a tutti i soggetti giuridici: essa infatti comprende principi in materia di conformità alle prescrizioni sui prodotti, riguardanti anche le relative prove, e sanzioni penali da applicare in caso di violazione di tali prescrizioni.
1.3.2.2 Armonizzazione autonoma
Per quanto concerne il "settore armonizzato" a livello comunitario6, il legislatore può ridurre gli ostacoli tecnici al commercio tra Svizzera e Stati della CE o del SEE adeguando la legislazione svizzera sui prodotti a quella vigente nella CE, in misura tale da evitare le incompatibilità. È dal 1992 – anno del progetto Eurolex – che il Consiglio federale persegue costantemente tale obiettivo. Ciò nonostante, attualmente sussistono ancora numerose divergenze rispetto al diritto vigente nella CE. Esse sono riportate nel documento relativo all'esame delle divergenze tra la normativa svizzera in materia di prodotti e il diritto vigente nella CE. Nel quadro della revisione della LOTC, il Consiglio federale intende proseguire l'adeguamento della legislazione svizzera in materia di prodotti a quella comunitaria, ammettendo in futuro le divergenze rispetto a quest'ultima soltanto in base a criteri ancora più restrittivi, quando cioè esse sono indispensabili per la tutela di interessi pubblici preponderanti.
1.3.2.3 Accordi con la CE per la rimozione di ostacoli tecnici al commercio
Nel quadro degli accordi settoriali del 1999 tra Svizzera e Comunità europea ("Bilaterali I"), mediante vari strumenti di carattere internazionale sono state create le basi per la reciproca rimozione degli ostacoli tecnici al commercio. In particolare, si tratta dell'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement; MRA)7 nel settore dei prodotti industriali, e dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo)8.
5 Costituiscono interessi ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 lettera a la protezione: a. della moralità, dell'ordine e della sicurezza pubblici; b. della vita e della salute dell'uomo, degli animali e delle piante; c. dell'ambiente naturale; d. della sicurezza sul posto di lavoro; e. dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; f. del patrimonio culturale nazionale; g. della proprietà.
6 Si veda il punto 1.3.1.
7 RS 0.946.526.81
8 RS 0.916.026.81