Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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Il 25 maggio 2005, il Consiglio federale a preso una decisione relativa alla modifica della LOTC ai fini dell'applicazione del principio "Cassis de Dijon, richiesta dalla mozione Hess e ciò nel senzo della discussione del 4 maggio 2005. Il 2 giugno 2005 e il 15 marzo 2006 la mozione in questione è stata accolta dal Consiglio degli Stati rispettivamente dal Consiglio nazionale.

Il 23 settembre 2005, in adempimento del postulato Leuthard il Consiglio federale ha approvato un rapporto concernente la tematica del "Cassis de Dijon"2 illustrando quali sarebbero stati i passi successivamente intrapresi per una revisione della LOTC.

Il presente rapporto esplicativo, redatto per la consultazione relativa alla revisione della LOTC, è suddiviso in tre parti. Nella prima parte, di carattere generale, viene approfondita la tematica degli ostacoli tecnici al commercio. Successivamente, sono illustrate le misure per la rimozione di tali ostacoli messe in atto a livello svizzero, soprattutto nel quadro della LOTC. Seguono la situazione relativa al principio "Cassis de Dijon" nella CE e, da ultimo, i contenuti della revisione della LOTC.

Nella seconda parte vengono presentate dettagliatamente le previste modifiche della LOTC.

Gli aspetti trattati nella terza parte sono i seguenti: gli effetti in materia di personale e finanze della presente revisione per la Confederazione e i Cantoni; le conseguenze sul piano economico, ecologico e sociale; il rapporto con il diritto internazionale ed europeo; la costituzionalità.

Nel quadro della presente revisione vengono pure esaminate le divergenze tra le prescrizioni sui prodotti svizzere e il diritto vigente nella CE o nel SEE. Esse sono oggetto del documento intitolato "Esame delle divergenze tra la legislazione svizzera in materia di prodotti e il diritto vigente nella CE" e parte integrante della consultazione. Quando saranno disponibili i risultati della procedura di consultazione, il Consiglio federale deciderà quali divergenze debbano essere mantenute e quali, invece, soppresse; le eventuali modifiche da apportare alla legge

– salve alcune eccezioni espressamente indicate nella documentazione della procedura di consultazione – saranno presentate con il messaggio concernente la revisione della LOTC. I criteri seguiti dal Consiglio federale nella presa in considerazione delle divergenze dal diritto della CE saranno ancora più restrittivi: dovranno essere indispensabili per la tutela di interessi pubblici preponderanti ai sensi dell'articolo 4.

1.2 Ostacoli tecnici al commercio

Le prescrizioni tecniche possono essere definite come regole di diritto emanate dallo Stato. Promulgando queste prescrizioni, il legislatore esige che i prodotti rispettino determinate caratteristiche tecniche o qualitative per poter essere offerti, immessi sul mercato, messi in servizio, utilizzati o smaltiti. Le esigenze riguardano ad esempio la produzione, la composizione, la dimensione, il peso, la forma, le prestazioni, il consumo di energia, le emissioni, l'etichettatura o l'imballaggio di un prodotto. Le prescrizioni possono inoltre esigere che il prodotto sia controllato secondo determinate procedure, che ne sia valutata la conformità, che sia registrato presso un'autorità o omologato da quest'ultima per essere immesso sul mercato.

Emanando prescrizioni tecniche, gli Stati si prefiggono di regola obiettivi legittimi, non legati direttamente a questioni di politica commerciale. Essi mirano segnatamente alla protezione

2 Il rapporto può essere consultato sul seguente sito Internet: http://www.seco.admin.ch/news/00650/index.html?lang=it.