Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
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anche senza un accordo internazionale, l'accesso di simili prodotti al mercato svizzero è già comunque garantito.
Tuttavia, visto che la CE, contrariamente alla Svizzera, riconosce le valutazioni della conformità estere soltanto se è stato stipulato un accordo di in tal senso, gli accordi con la CE in materia di reciproco accesso al mercato sono di fondamentale importanza per l'economia svizzera d'esportazione. Se l'apertura unilaterale del mercato svizzero valesse nei confronti di tutti i prodotti comunitari, in futuro, nei settori in cui la legislazione svizzera è armonizzata con quella comunitaria, la CE meno interesse a disciplinare l'accesso al mercato mediante accordi. Per questa ragione, il Consiglio federale deve poter sospendere l'applicazione del principio "Cassis de Dijon" nel caso in ciò sia necessario per la tutela degli interessi svizzeri in materia di politica economica esterna.
1.6 Rapporto tra la revisione della LOTC e altre revisioni di leggi e negoziati
Considerato che sia la legge sul mercato interno – riveduta il 16 dicembre 2005 – sia la LOTC riveduta disciplinano l'accesso dei prodotti al mercato, diventa necessario definire il rapporto tra questi due atti normativi. In caso di disposizioni contrastanti, relative alle misure attuate dagli organi di sorveglianza del mercato o all'effetto giuridico di queste ultime, vale il principio della prevalenza delle più recenti su quelle precedenti e, dunque, della LOTC riveduta rispetto all'altra legge. Allo stato attuale, simili contrasti non sussistono.
Attualmente sono in corso i lavori di revisione della legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT)17, allo scopo di farne una legge generale sulla sicurezza dei prodotti ampliandone il campo d'applicazione. Tale revisione si svolge sotto la guida del DFE, che provvede ad uno stretto coordinamento di entrambi i progetti.
Peraltro sono pure in corso colloqui tra Svizzera e CE relativi ad una collaborazione più stretta nei settori della valutazione e gestione dei rischi, della sorveglianza del mercato e dell'informazione pubblica riguardo alla protezione della salute e dei consumatori. I colloqui suddetti vertono, tra l'altro, sulla partecipazione della Svizzera ad istituzioni della CE attive nell'ambito della protezione della salute e dei consumatori: l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il Programma d'azione comunitario nel settore della tutela della salute (2007-2013), come pure diversi sistemi di scambio d'informazioni e di allarme esistenti in questo settore. Questa collaborazione con la CE faciliterebbe notevolmente anche l'applicazione del principio "Cassis de Dijon" in Svizzera nei settori interessati.
Parallelamente alla revisione della LOTC, il Consiglio federale si prefigge di sviluppare e estendere a nuovi settori gli accordi conclusi con la CE per l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio. Si sta valutando la possibilità di concludere un accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CE in materia di prodotti agricoli e derrate alimentari, comprendente una regolamentazione contrattuale del principio "Cassis de Dijon". La consultazione degli ambienti svizzeri interessati e i sondaggi presso la Commissione europea hanno evidenziato un interesse di principio a proseguire le esplorazioni relative a un possibile accordo di libero scambio tra la Svizzera e la CE in matieria di prodotti agricoli e derrate alimentari. Sulla base di questi risultati, il Consiglio federale ha deciso di intraprendere colloqui esplorativi con la CE. Riguardo all'opportunità di negoziare la conclusione di un accordo bilaterale di libero scambio nel settore dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari, il Consiglio federale deciderà in base all'esito di detti colloqui e ad ulteriori chiarimenti. Affinché l'economia svizzera ottenga il migliore accesso possibile al mercato europeo e per evitare eventuali problemi legati alla discriminazione dei produttori a livello nazionale, bisogna in principio dare la precedenza a un eliminazione reciproca degli ostacoli tecnici al commercio. Al fine dell'elaborazione del messaggio relativo alla revisione della
17 RS 819.1