Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
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Quanto precede non esonera chi immette in commercio i prodotti dall'obbligo di ottemperare alle condizioni oggetto della prova, necessarie per accedere al mercato secondo l'articolo 16b, già al momento dell'immissione in commercio.
Il capoverso 3 stabilisce che la prova venga presentata in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Tuttavia, il fatto di poter redigere la prova anche in inglese non può indurre a supporre che anche la relativa procedura amministrativa possa svolgersi in tale lingua. In linea di principio, quest'ultima si svolge in una lingua ufficiale svizzera.
2.6.2 Articolo 18: Prova per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16a
L'articolo 18 concerne le prove da presentare per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16a (prodotti conformi alle prescrizioni tecniche svizzere o il cui accesso al mercato è regolato da accordi internazionali).
Nel caso di prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio secondo le prescrizioni svizzere è sufficiente la prova di conformità. Ai sensi dell'articolo 3 lettera g, per conformità di un prodotto si intende il suo adempimento di prescrizioni o norme tecniche. Un prodotto immesso in commercio risulta "conforme", quando ottempera a tutte le prescrizioni applicabili, ad esempio in relazione a composizione, prestazioni, etichettatura, imballaggio, fabbricazione, esame oppure valutazione della conformità.
La necessità e, se del caso, la modalità della prova di conformità sono disciplinate dalla normativa settoriale.
Pur essendo di norma necessaria la prova di conformità, in alcuni settori essa non viene richiesta al momento dell'immissione in commercio . Ad esempio, solitamente nel caso delle derrate alimentari la conformità alle prescrizioni applicabili non viene stabilita mediante la presentazione di una documentazione, bensì tramite controlli per campionatura del prodotto.
Nella maggior parte dei casi, tuttavia, le legislazioni settoriali esigono la presentazione della prova di conformità. A tale proposito, è necessario distinguere tra valutazione della conformità, certificato di conformità e dichiarazione di conformità.
Secondo l'articolo 3 lettera h, per valutazione della conformità si intende l'esame sistematico inteso a stabilire in che misura un prodotto o le condizioni di produzione, di trasporto o di immagazzinamento soddisfano prescrizioni o norme tecniche. La normativa settoriale può prevedere che la valutazione della conformità venga effettuata dal fabbricante: quest'ultimo conferma mediante una dichiarazione di conformità ai sensi dell'articolo 3 lettera k47 che il prodotto soddisfa tutte le prescrizioni determinanti. La normativa settoriale può anche stabilire che la valutazione della conformità sia affidata a terzi e attestata mediante un certificato di conformità ai sensi dell'articolo 3 lettera i48.
I capoversi 1, 2 e 3 riguardano la valutazione della conformità da parte di terzi e non subiscono alcuna modifica. Soltanto al capoverso 1 è stato aggiunto un rimando all'articolo 16a e il capoverso 3 è stato adattato sotto il profilo redazionale.
Per i prodotti il cui accesso al mercato è regolato da accordi internazionali, sono determinanti le disposizioni del relativo accordo.
47 Dichiarazione di conformità: il documento stilato dalla persona responsabile della conformità con il quale si attesta la conformità.
48 Certificato di conformità: il documento stilato da un organismo di valutazione della conformità che attesta la conformità.