Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
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2.6.3 Articolo 18a (nuovo): Prova per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 lettere a e b oppure ai sensi dell'articolo 16c
L'articolo 18a concerne le prove da produrre nel caso di prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio in virtù del principio "Cassis de Dijon" (articolo 16b capoverso 1 lettere a e b) o delle misure volte a impedire la discriminazione nazionale (articolo 16c)49. Le prove da addurre devono soddisfare le condizioni stabilite in dette disposizioni.
Il capoverso 1 prevede che per i prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 lettere a e b oppure ai sensi dell'articolo 16c sia necessario provare la loro legale immissione in commercio nello Stato membro della CE o del SEE in questione. Ha valore di prova la dichiarazione, da parte della persona responsabile – si tratta di un'autodichiarazione – della conformità del prodotto alle prescrizioni tecniche della CE o di uno Stato membro della CE o del SEE e della sua legale immissione in commercio nella CE o in detto Stato. La dichiarazione concerne pertanto sia la legale immissione in commercio all'estero, sia la conformità. Deve essere presentata in forma scritta, senza ulteriori condizioni formali. Può consistere in un documento appositamente redatto, come pure essere parte di un altro documento, ad esempio una fattura. La dichiarazione deve contenere un riferimento alle prescrizioni tecniche determinanti al fine dell'immissione in commercio, a cui il prodotto è conforme. False dichiarazioni vengono punite conformemente all'articolo 28.
Se le prescrizioni tecniche dello Stato CE o SEE in questione richiedono una prova di conformità è necessario presentare anche una dichiarazione di conformità o un certificato di conformità secondo tali prescrizioni (articolo 18a, terza frase del capoverso 2).
Nelle spiegazioni relative agli articoli 19 e 20a viene illustrata più dettagliatamente la presentazione di tali prove.
2.6.4 Articolo 18b (nuovo): Prova per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio ai sensi dell'articolo 16b capoverso 1 lettera c
Analogamente all'articolo precedente, l'articolo 18b concerne le prove da presentare per prodotti di uno Stato non appartenente né alla CE né al SEE, offerti, immessi in commercio o messi in servizio in virtù del principio "Cassis de Dijon"(art. 16b cpv. 1 lett. c)50.
Secondo il capoverso 1, per i prodotti in questione è necessario provare ai sensi dell'articolo 18a che essi sono già stati legalmente immessi in commercio in uno Stato della CE o del SEE. Tale disposizione tiene conto del fatto che buona parte dei prodotti provenienti da Stati non appartenenti né alla CE, né al SEE non vengono importati soltanto in Svizzera, bensì giungono anche sul mercato della CE o del SEE. Sulla base di questa considerazione, viene prevista la possibilità di provare che i prodotti di Stati terzi sono già stati legalmente immessi in commercio in uno Stato membro della CE o del SEE.
Tuttavia, considerato che non tutti i prodotti provenienti da Stati terzi arrivano nella CE o nel SEE, il capoverso 2 prevede una disposizione applicabile nel caso in cui una prova ai sensi dell'articolo 18a non possa essere prodotta. In tal caso, è ammissibile una prova che il prodotto in questione è stato legalmente immesso in commercio in uno Stato con cui in almeno un settore la Svizzera ha concluso un accordo di mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità. Ha valore di prova la dichiarazione della conformità del prodotto
49 Con il rimando all'articolo 16b si sottolinea che l'articolo 18a non è applicabile ai prodotti soggetti ad omologazione.
50 Analogamente all'articolo 18a, anche in questo caso il rimando all'articolo 16b rileva l'inapplicabilità dell'articolo ai prodotti soggetti ad omologazione