Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
caratteristiche legate a tale origine. In quest'ambito, il livello di protezione in Svizzera equivale a quello comunitario. Né a livello comunitario, né in Svizzera il principio "Cassis de Dijon" impedirebbe l'attuazione di misure per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche44. Il fatto che in Svizzera e nella CE siano registrate denominazioni di origine e indicazioni geografiche differenti non è in contrasto con la loro protezione in Svizzera. Conformemente al principio di territorialità, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine sottostanno al diritto del Paese in cui viene richiesta la protezione. Perciò, la protezione è conforme al diritto del Paese d'importazione nonché alle circostanze concrete e alla prassi vigente in tale Paese45.
I fabbricanti svizzeri che si avvalgono delle misure volte a impedire la discriminazione nazionale ai sensi dell'articolo 16c, non possono dichiarare "prodotto svizzero" la loro merce, poiché ciò potrebbe certamente disorientare i consumatori. Se, in un caso simile, un fabbricante indicasse la Svizzera come Paese di produzione egli – come previsto dall'articolo 16d capoverso 2 – sarebbe tenuto ad indicare anche le prescrizioni estere a cui il prodotto è conforme.
2.6 Capitolo 4: Diritti e doveri delle persone interessate
Sezione 1: Prove necessarie
Gli articoli 17, 18, 18a e 18b concernono le prove da presentare in relazione all'offerta, all'immissione in commercio e alla messa in servizio di prodotti.
L'articolo 17 disciplina la questione inerente a chi è tenuto, nei confronti di chi, e in quale caso a fornire una prova. Gli articoli 18, 18a e 18b stabiliscono quale prova debba essere prodotta. A tale riguardo, sussistono tre possibilità: prodotti che soddisfano le prescrizioni svizzere o il cui accesso al mercato è regolato da accordi internazionali (articolo 18); prodotti conformi alle prescrizioni tecniche della CE o di uno Stato membro della CE o del SEE (articolo 18a); prodotti che soddisfano le prescrizioni di un altro Stato (articolo 18b). In ognuno di questi tre casi, sono definite le prove da presentare riguardo a conformità, legale immissione in commercio all'estero, equivalenza tra prescrizioni tecniche estere e diritto svizzero, come pure alla prova d'origine. La procedura comprendente la presentazione di queste prove è illustrata nelle spiegazioni relative agli articoli 19 e 20a.
2.6.1 Articolo 17: Principio
Il primo aspetto – chi è tenuto a presentare la prova – viene definito al capoverso 1 conformemente all'attuale disposizione, secondo cui chi offre, immette in commercio o mette in servizio un prodotto deve essere in grado di fornire la prova in questione. Altre persone – in particolare, l'acquirente o l'utilizzatore del prodotto – non sono soggette a tale obbligo. Responsabili dell'immissione in commercio del prodotto possono essere il fabbricante in Svizzera, l'importatore o il distributore. Diversamente dall'attuale regolamentazione, tale principio non si applica più soltanto alla prova di conformità, bensì anche a tutte le altre prove considerate dalla presente sezione (prova della legale immissione in commercio all'estero, prova dell'equivalenza tra le prescrizioni estere e il diritto svizzero, prova d'origine).
44 Corrisponde alla giurisprudenza europea. Vedi CGCE, causa C-87/97; Artt. 30 e 36 del Trattato CE - Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari). Vedi anche la direttiva 70/50/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1969, che trova la sua fonte normativa nel disposto dell'articolo 33 paragrafo 7, del Trattato, relativa alla soppressione delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non contemplate da altre disposizioni prese in virtù del Trattato CEE (articolo 2, capoverso 3, lettera s).
45 Corrisponde alla giurisprudenza europea. Vedi CGCE, causa C-3/91; Convenzione franco-spagnola sulla protezione delle indicazioni di provenienza delle denominazioni di origine – compatibilità con le norme sulla libera circolazione delle merci, 1992.