Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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Il capoverso 2 mantiene inalterata l'attuale regolamentazione delle deroghe relative alla ripetuta immissione in commercio di un prodotto che non abbia subito modifiche, nonché all'immissione in commercio di prodotti fabbricati in serie. Coerentemente con quanto previsto dal capoverso 1, le due deroghe summenzionate non valgono soltanto per la prova di conformità, bensì anche per le altre prove.

Spesso, prima di giungere al consumatore finale, i prodotti passano attraverso le diverse fasi di una filiera di vendita. Un esempio tipico, a tale proposito, è rappresentato da importatori, grossisti e commercianti al dettaglio. In base alla definizione di cui all'articolo 3 lettera d, ogni fase del processo di vendita corrisponde ad una nuova immissione in commercio, e di conseguenza ogni volta il prodotto deve risultare conforme. A questo proposito, chi immette in commercio il prodotto è tenuto, su richiesta, a presentare la necessaria documentazione. Tuttavia, secondo l'articolo 17 capoverso 2 lettera a, vi può essere liberazione dall'onere della prova qualora sia possibile ottenere le informazioni necessarie da chi opera a monte della filiera di vendita.

La disposizione in questione, ad esempio, libera i commercianti al dettaglio dall'obbligo di disporre in prima persona di tutti i documenti necessari. D'altra parte, il solo riferimento a precedenti immissioni in commercio non li può esonerare dalla responsabilità relativa alla messa in vendita di prodotti conformi. In particolare, se non è possibile reperire le necessarie informazioni risalendo la filiera di vendita (ad esempio, ricorrendo all'importatore generale), l'obbligo di presentare la prova spetta alla persona interessata. Inoltre, occorre che il prodotto non subisca modifiche lungo le diverse fasi del processo di vendita: se, ad esempio, una macchina viene danneggiata durante il suo trasporto dal fabbricante al commerciante, al primo è possibile richiedere una prova di conformità soltanto riguardo ad aspetti non interessati dal danneggiamento.

Va precisato che tale disposizione non ha alcun effetto sull'obbligo di controllo autonomo definito all'articolo 23 della legge sulle derrate alimentari46, applicabile incondizionatamente ad ogni fase della produzione e dello smercio.

Oggetto del capoverso 2 lettera b sono i prodotti fabbricati in serie. La presenza di tale fattispecie viene stabilita sulla base delle circostanze concrete. Soprattutto nel caso dei beni d'investimento o dei beni di consumo di lunga durata – come ad esempio i veicoli a motore – normalmente l'appartenenza ad una determinata serie dovrebbe essere senz'altro documentabile. Viene liberato dall'onere di presentare un'ulteriore prova di conformità chi, immettendo un tale prodotto in commercio, può in buona fede presumere che esemplari della medesima serie siano già stati legalmente immessi in commercio. Sotto il profilo della normativa in materia di prodotti, in questo caso è sufficiente che egli possa provare l'identità della serie.

Anche la questione inerente a in quale caso e nei confronti di chi sia necessario produrre una prova è disciplinata dal capoverso 1; in particolare, essa dipende dalla richiesta degli organi di sorveglianza del mercato. A tale proposito, va rilevato che prima dell'immissione in commercio di un prodotto normalmente non avviene nessuna verifica della sua conformità ai requisiti relativi all'offerta o all'immissione in commercio (a meno che non sussistano fondati elementi di dubbio al riguardo); si procede diversamente soltanto nel caso dei prodotti soggetti ad omologazione. Altrettanto dicasi dei controlli al confine (status quo). Così come già attualmente, i controlli avvengono nel quadro della sorveglianza del mercato, solitamente mediante campionatura. Tuttavia è supponibile che, all'occorrenza, i controlli possano essere effettuati anche secondo altri criteri. Le prove necessarie sono dunque da presentare su richiesta agli organi di sorveglianza del mercato.

46 RS 817.0