Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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fiscali come pure le prescrizioni ambientali, o quelle concernenti il posto di lavoro, non riferite ai prodotti40.

Le misure volte a impedire la discriminazione nazionale valgono soltanto per i prodotti soggetti al principio "Cassis de Dijon" (vale a dire prodotti ai sensi dell'art. 16b cpv. 1). Di conseguenza, i fabbricanti svizzeri non possono avvalersi di queste misure se il principio "Cassis de Dijon" non viene applicato ad un prodotto comunitario o del SEE identico al loro (capoverso 2, prima frase). Le considerazioni di cui al punto 2.5.2.2 si applicano per analogia. Ulteriori deroghe alle misure suddette sono consentite soltanto se soddisfano le esigenze di cui all'articolo 4 capoversi 3 e 4 e devono essere stabilite in leggi federali o ordinanze del Consiglio federale (capoverso 2, seconda frase). Ad esempio, la legge federale sulla protezione degli animali può prevedere, in deroga all'articolo 16c capoverso 1 LOTC, che le relative disposizioni in materia di produzione di derrate alimentari di origine animale vengano rispettate. Pertanto, la produzione di foie-gras e di carne kosher o halal continuerebbe ad essere vietata.

2.5.4 Articolo 16d: Informazione sui prodotti

In pratica, risulta che la maggior parte degli ostacoli tecnici al commercio sono riconducibili a diverse prescrizioni inerenti all'informazione sui prodotti. Perciò, il nuovo articolo 16d concerne l'informazione sui prodotti che, in virtù del principio "Cassis de Dijon" (articolo 16b capoverso 1) o delle misure volte a impedire la discriminazione nazionale (articolo 16c capoverso 1), vengono offerti, immessi in commercio o messi in servizio in Svizzera.

Per i prodotti che hanno accesso al mercato svizzero in virtù del principio "Cassis de Dijon" (art. 16b cpv. 1), conformemente all'articolo 16d capoverso 1 viene considerata sufficiente l'informazione secondo le prescrizioni tecniche a cui i prodotti sono conformi. Restano riservate le esigenze di cui all'articolo 4a relative alla lingua ufficiale svizzera e all'indicazione del fabbricante o di una persona responsabile in Svizzera41. Ciò vale anche per prodotti offerti, immessi in commercio o messi in servizio in virtù delle misure volte a impedire la discriminazione a livello nazionale (articolo 16c capoverso 1).

Tale disposizione si basa sulla considerazione che, di norma, l'informazione sui prodotti secondo le prescrizioni comunitarie – o di uno Stato membro della CE o del SEE – garantisce una tutela degli interessi pubblici identica a quella secondo le prescrizioni svizzere. Lo stesso vale per le prescrizioni equivalenti alle prescrizioni tecniche svizzere secondo l'articolo 16b capoverso 1 lettera c.

In caso diverso, e se interessi pubblici secondo l'articolo 4 capoversi 3 e 4 richiedono prescrizioni derogatorie o supplementari, è possibile l'introduzione di deroghe. Tuttavia, riguardo alla protezione dei consumatori e alla lealtà nelle transazioni commerciali è necessario procedere con un'interpretazione più restrittiva rispetto al passato. Modifiche dell'informazione sui prodotti sono da richiedere unicamente se ciò comporta un effettivo vantaggio per i consumatori. Inoltre, le deroghe devono sempre essere proporzionate e non possono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi42.

Va precisato che le indicazioni di provenienza e le denominazioni di origine registrate in Svizzera43 verranno protette anche dopo l'introduzione del principio "Cassis de Dijon". Si tratta di indicazioni relative a prodotti originari di una determinata area geografica, con

40 Si veda anche il punto 1.2.

41 L'informazione sui prodotti soggetti ad omologazione è disciplinata dall'articolo 5 capoverso 1 lettera d.

42 Si vedano anche le spiegazioni relative all'articolo 20a capoverso 2 al punto 2.7.3.

43 Ai sensi dell'ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati (RS 910.12).