Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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considerazione gli interessi svizzeri in materia di economia e di politica economica esterna. Inoltre, la disposizione suddetta va considerata un indice dell'elevata importanza che continua a rivestire, in relazione all'economia di esportazione, la conclusione di accordi concernenti il reciproco accesso al mercato.

2.5.3 Articolo 16c: Misure volte a impedire la discriminazione a livello nazionale

Allo scopo di evitare una penalizzazione dei fabbricanti svizzeri, è necessario consentire loro di offrire, immettere in commercio e mettere in servizio anche in Svizzera i prodotti destinati all'esportazione verso uno Stato membro della CE o del SEE. Così gli esportatori svizzeri possono operare alle medesime condizioni dei loro concorrenti della CE o del SEE: questi, in base al principio "Cassis de Dijon", hanno la possibilità di esportare i loro prodotti – fabbricati conformemente alle prescrizioni tecniche del Paese d'origine – negli altri Stati membri della CE e del SEE, nonché in Svizzera, in virtù del nuovo articolo 16b capoverso 1 LOTC.

A tale riguardo, occorre distinguere il caso in cui le prescrizioni sui prodotti sono armonizzate a livello comunitario e la produzione è conforme a tali prescrizioni – i prodotti svizzeri vanno immessi legalmente sul mercato di uno Stato membro della CE (lettera a) – dal caso in cui, invece, a livello comunitario le prescrizioni sui prodotti non sono armonizzate o non lo sono completamente, e i prodotti vengono fabbricati conformemente alle prescrizioni nazionali di uno Stato membro della CE o del SEE – i prodotti sono da immettere legalmente sul mercato di quest'ultimo (lettera b).

A prevenzione degli abusi, occorre che i fabbricanti svizzeri siano attivi anche sul mercato dei Paesi in questione, dove i loro prodotti devono essere legalmente immessi in commercio. Ciò non significa però, che un prodotto debba essere dapprima esportato per poter essere in seguito reimportato e immesso in commercio in Svizzera. È sufficiente che i prodotti della serie corrispondente, o di una precedente ed analoga, siano stati immessi in commercio nello Stato in questione. Tuttavia – è necessario chiarirlo – non basta che i prodotti vengano esportati soltanto a scopo di immagazzinamento: essi devono giungere effettivamente ai loro consumatori finali, affinché la legislazione svizzera non venga elusa tramite esportazioni abusive. La legale immissione in commercio all'estero deve essere verificata nel quadro della sorveglianza del mercato. L'articolo 18a riguarda le prove da presentare in occasione di detti controlli39. Eventuali dichiarazioni non conformi vengono punite secondo l'articolo 28.

Ciò vale anche per lo sfruttamento abusivo di questa possibilità. L'offerta o l'immissione in commercio in Svizzera di prodotti fabbricati secondo le prescrizioni di un altro Stato, senza che essi siano stati realmente e legalmente immessi in commercio in detto Stato, viene perseguita secondo le disposizioni penali contemplate dalla normativa settoriale interessata, in quanto violazione delle prescrizioni svizzere sui prodotti.

È necessario precisare che la possibilità, anche per il mercato interno, di produrre secondo le prescrizioni CE oppure – in mancanza di armonizzazione o qualora quest'ultima sia soltanto parziale – secondo le prescrizioni di uno Stato membro della CE o del SEE, si riferisce esclusivamente alle prescrizioni tecniche ai sensi dell'articolo 3 lettera b. Sono considerate tali, in particolare, le regole concernenti in primo luogo la composizione, le caratteristiche, l'imballaggio, l'etichettatura oppure il marchio di conformità; secondariamente, la fabbricazione, il trasporto oppure l'immagazzinamento; in terzo luogo, l'esame, la valutazione della conformità, la registrazione, l'omologazione o la procedura di ottenimento dell'marchio di conformità dei prodotti. Non sono invece interessate, ad es., le prescrizioni

39 Si veda anche il punto 2.6.3.