Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/105: Revisione parziale della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) · 56 pagine

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alle prescrizioni tecniche dello Stato in questione e della sua legale immissione in commercio in tale Stato. La dichiarazione concerne pertanto sia la legale immissione in commercio all'estero, sia la conformità. Le spiegazioni relative ai requisiti formali della prova secondo l'articolo 18a sono valide anche in questo caso. La dichiarazione deve comprendere un riferimento alle prescrizioni tecniche determinanti al fine dell'immissione in commercio. Se le prescrizioni tecniche dello Stato in causa richiedono una prova di conformità è necessario presentare anche una dichiarazione di conformità o un certificato di conformità secondo tali prescrizioni La disposizione è pertanto analoga a quella dell'articolo 18a capoverso 2. Inoltre, è necessario presentare una prova di origine, considerato che l'articolo 16b capoverso 1 lettera c prevede che il prodotto debba essere stato effettivamente fabbricato nello Stato in questione.

Se, nonostante la prova, persistono dubbi circa la conformità del prodotto – offerto o immesso in commercio in Svizzera secondo le prescrizioni tecniche di uno Stato non facente parte della CEE o del SEE – al livello di protezione previsto dalle prescrizioni tecniche svizzere, è necessario provare l'equivalenza tra le prescrizioni estere e la legislazione svizzera.

Il capoverso 4 stabilisce che tale equivalenza viene riconosciuta se i requisiti del prodotto definiti nelle prescrizioni estere come pure la prevista procedura di valutazione della conformità assicurano un livello di protezione equivalente degli interessi di cui all'articolo 4 capoverso 4. L'onere della prova spetta a chi immette il prodotto in commercio e non alle autorità preposte alla sorveglianza del mercato.

2.7 Capitolo 4: Diritti e doveri delle persone interessate

Sezione 2: Sorveglianza del mercato

Lo scopo della LOTC consiste nell'impedire la formazione o nella rimozione degli ostacoli tecnici al commercio non giustificati da interessi pubblici preponderanti, in tutti gli ambiti di attività dello Stato e in tutti i settori produttivi, anche riguardo all'attuazione di prescrizioni tecniche. Sia sul piano nazionale sia in un'ottica transfrontaliera, è necessario ricercare il maggior coordinamento possibile, evitando un'inutile penalizzazione della circolazione delle merci.

Allo scopo di salvaguardare durevolmente, in misura del possibile, la libera circolazione delle merci nel rispetto dei compiti attribuiti allo Stato, è però necessario anche l'adempimento delle disposizioni emanate dall'autorità. Se la globalizzazione dei mercati e le maggiori responsabilità degli attori economici portassero, ad esempio, al mancato rispetto di prescrizioni statali in materia di sanità, si rischierebbe un livello di protezione insufficiente oppure l'attuazione di politiche commerciali protezionistiche. Affinché ciò non avvenga, è necessario che lo Stato svolga un'attività di sorveglianza del mercato efficace e credibile nel settore delle prescrizioni sui prodotti.

Gli aspetti concernenti la messa a disposizione, l'organizzazione, l'attuazione, come pure – soprattutto – il finanziamento delle strutture e delle attività in questione, sono e rimangono comunque oggetto della normativa settoriale. Un atto normativo orizzontale non permetterebbe di considerare la grande varietà di bisogni e di fattispecie che caratterizza i singoli settori.

Nondimeno, l'attuale LOTC contempla, come atto normativo quadro, due articoli inerenti alla sorveglianza del mercato. L'articolo 19 (competenze degli organi di controllo) garantisce il livello minimo di competenza attuativa spettante agli organi di controllo, mentre all'articolo 20 (esecuzione del controllo) la loro attività viene assoggettata a determinate regole basilari. Entrambi gli articoli sono mantenuti, pur se con modifiche e adeguamenti redazionali di lieve entità. Inoltre, essi sono integrati da un nuovo articolo 20a, concernente la procedura per