Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo
- 46 -
Sezione 4: Trasporti internazionali
Questa nuova sezione è stata introdotta a seguito della ratifica da parte svizzera della Convenzione europea del 6 novembre 200327 sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale (riveduta). La sezione in questione riguarda esclusivamente il trasporto internazionale di animali.
Art. 135 Controllo dei trasporti di animali
L’articolo 135 capoverso 1 sancisce che nei posti di controllo (ad es. alla dogana) deve essere data priorità ai trasporti di animali.
Secondo il capoverso 2 gli animali possono essere trattenuti solo per ragioni di polizia epizootica o di protezione degli animali.
Affinché sia possibile rispettare le disposizioni di cui ai due precedenti capoversi occorre che i posti di controllo siano informati il prima possibile dell’arrivo di trasporti di animali (capoverso 3).
Art. 136 Autorizzazione
Già ora chi trasporta animali verso l’Unione europea e la Norvegia necessita di un’autorizzazione conformemente all’articolo 80 capoverso 3 dell’ordinanza del 20 aprile 198828 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali (OITE). Tale obbligo viene ora recepito nella legislazione sulla protezione degli animali ed è esteso a tutti i trasporti all’estero (cpv. 1).
Il capoverso 2 precisa che l’autorizzazione è rilasciata solo se l’impresa affida il trasporto di animali a personale formato secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Ogni trasporto di animali deve essere accompagnato da una copia dell’autorizzazione (capoverso 3).
Art. 137 Notificazione di violazioni
Secondo l’articolo 137, qualora la Svizzera accerti un’infrazione nell’ambito di un trasporto internazionale, l’Ufficio federale è tenuto a informare la Parte contraente presso cui l’impresa responsabile è registrata.
Art. 138 Piano di trasporto
L’articolo 138 capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 4 dell’articolo 80 dell’OITE, con la differenza che la disposizione non si applica più solo ai trasporti verso l’Unione europea e la Norvegia bensì a tutti i trasporti da e verso l’estero. Per tutti i trasporti la cui durata supera le otto ore deve essere stilato un piano di trasporto sulla base di un modello che verrà elaborato dall’Ufficio federale.
Il capoverso 2 precisa che la persona responsabile del benessere degli animali deve annotare nel piano di trasporto l’ora e il luogo in cui gli animali sono stati nutriti, abbeverati ed hanno potuto riposarsi. Il documento va presentato alle autorità competenti che ne facciano richiesta.
Art. 139 Equipaggiamento particolare
Secondo l’articolo 139 i veicoli utilizzati per i trasporti internazionali di animali devono essere muniti di rampe adeguate per caricare e scaricare gli animali.
27RS 0.452