Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Art. 149 Stordimento

L’articolo 149 corrisponde in sostanza all’attuale articolo 64g. Le disposizioni ancorate nell’attuale LPDA sono recepite nell’ordinanza.

Il capoverso 1 corrisponde al capoverso 1 dell’articolo 21 dell’attuale legge sulla protezione degli animali. Esso sancisce che mediante lo stordimento gli animali devono cadere il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di incoscienza e di insensibilità che si protrae fino alla morte.

Se viene utilizzato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico occorre posizionare gli animali in modo tale che l’apparecchio possa essere applicato senza difficoltà (capoverso 2). Si vuole così minimizzare il pericolo di colpi mancati o di elettrodi mal posizionati.

Il capoverso 3 riprende la sostanza dell’attuale articolo 64g capoverso 1, ma precisa innanzitutto che anche le attrezzature per immobilizzare gli animali non devono provocare dolori o ferimenti evitabili.

Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 3 dell’articolo 64g.

Art. 150 Apparecchi e impianti di stordimento

Secondo il capoverso 1 gli apparecchi e gli impianti di stordimento devono essere controllati tutti i giorni, almeno una volta al giorno, prima dell’inizio del lavoro e, se necessario, puliti più volte al giorno. Solo apparecchi e impianti funzionanti e soggetti ad una buona manutenzione possono garantire uno stordimento efficace degli animali. E’ necessario che siano sempre disponibili apparecchi o impianti di ricambio nel caso in cui un apparecchio o un impianto non funzioni per evitare agli animali attese inutili.

Il capoverso 2 precisa che la verifica del funzionamento degli apparecchi e degli impianti di stordimento deve essere eseguita in modo tale che il guasto possa essere immediatamente identificato e riparato.

Le aziende che si occupano della manutenzione degli apparecchi e degli impianti di stordimento, che ne verificano il funzionamento e che riparano i guasti devono documentare i lavoro eseguiti (capoverso 3).

Art. 151 Dissanguamento

In sostanza, il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 1 dell’articolo 64h.

Il capoverso 2 equivale all’attuale capoverso 2 dell’articolo 64h.

Il capoverso 3 è stato introdotto per garantire che gli animali non siano sottoposti alla macellazione prima che sopraggiunga la morte. Si tratta di impedire interventi dolorosi prima della morte dell’animale.

Nuova è la disposizione del capoverso 4 secondo cui si può rinunciare al dissanguamento dei pesci se sono eviscerati durante lo stato di incoscienza. Qualora il metodo di stordimento utilizzato causi la morte del pesce, cosa che normalmente avviene quando il metodo (elettricità o colpo sulla testa) è utilizzato correttamente, si può rinunciare all’eviscerazione o al dissanguamento del pesce. In particolare nella pesca professionale la macellazione vera e propria (ovvero eviscerazione e filettatura) ha normalmente luogo al rientro delle barche nell’azienda di trasformazione.

Art. 152 Disposizioni esecutive dei Cantoni

L’articolo 152 corrisponde all’attuale articolo 64i.

Capitolo 10: Esperimenti su animali

Il capitolo dedicato agli esperimenti sugli animali è stato riorganizzato e completato con alcune nuove sezioni. Le ragioni sono diverse. Intanto si è trattato si inserire nell’ordinanza (sezioni 3 e 4) le prescrizioni contenute nella legge in materia di allevamento e di animali geneticamente modificati. Nell’ordinanza sono ora descritti gli aspetti che a se-