Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Art. 126 Carico degli animali
L’articolo 126 capoverso 1 corrisponde in buona parte all’attuale capoverso 6 dell’articolo 53. Vi sono tuttavia della novità. Le rampe con un’inclinazione superiore a 10 gradi devono essere provviste di traverse. L’eccezione riguardante la protezione laterale di cui devono essere provviste le rampe è vincolata ad una nuova condizione. A detta protezione si può rinunciare unicamente se l’altezza del ponte di carico non supera i 50 cm, se gli animali sono condotti a mano e sono abituati al trasporto. Si vuol così ridurre il rischio che animali non abituati ai trasporti possano ferirsi. Per la sistemazione di traverse sulle rampe è previsto un termine transitorio di due anni.
Il nuovo capoverso 2 sancisce che all’interno del mezzo di trasporto deve essere assicurata una buona illuminazione affinché gli animali vedano dove vanno. L’illuminazione non deve essere abbagliante.
Secondo il capoverso 3 il pavimento del mezzo di trasporto o del contenitore deve essere coperto di una lettiera appropriata che assorba l’urina e le feci e costituisca un materiale appropriato per il riposo. L’obiettivo è ridurre l’insudiciamento degli animali e aumentare il comfort. Ovviamente resta valida la condizione per cui il pavimento deve essere antisdrucciolevole (cfr. anche art. 131 lett. 1 cpv. c).
Art. 127 Trattamento di determinate specie animali
Il contenuto dell’articolo 127 capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 7 dell’articolo 53. Nuovo è il fatto che durante il trasporto di cavalli in gruppo, i ferri devono essere tolti a tutti e quattro gli zoccoli.
Il capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 8bis dell’articolo 53 e si applica anche ai bufali.
Secondo il capoverso 3 i bovini e i bufali trasportati attaccati e il cui peso supera i 500 kg devono essere collocati all’interno del mezzo di trasporto in diagonale quando la larghezza del veicolo è inferiore a 2,5 metri. Molto spesso infatti i bovini di grossa taglia subiscono ferimenti al retrotreno perché sebbene lo spazio disponibile nel mezzo di trasporto sia troppo stretto sono sistemati di traverso rispetto alla direzione di marcia. Gli aspetti tecnici di questa disposizione saranno disciplinati mediante specifiche direttive tecniche.
Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 8 dell’articolo 53.
Secondo il capoverso 5 è necessario garantire che durante il trasporto i decapodi siano mantenuti sufficientemente umidi. Esperienze pratiche dimostrano che il trasporto di tali animali nell’acqua sarebbe possibile solo con oneri tecnici e finanziari elevati. E’ dunque importante far sì che vengano mantenuti almeno umidi per evitare la disidratazione dell’apparato respiratorio e sensoriale.
Art. 128 Condotta di guida
L’articolo 128 corrisponde in sostanza al capoverso 10 dell’articolo 53. La disposizione è però stata ampliata nel senso che all’atto della composizione dei treni, i carri ferroviari devono essere spostati il più possibile senza urti.
Art. 129 Eccezioni alla durata massima del trasporto
In base all’articolo 15 capoverso 1 della LPAn, il Consiglio federale ha la competenza di prevedere deroghe alla limitazione del tempo di trasporto fissato a sei ore. L’articolo 129 capoverso 1 precisa per quali animali il trasporto può durare fino a un massimo di otto ore. Per le regioni periferiche, la limitazione del tempo di trasporto può costituire un problema soprattutto in inverno laddove gli animali sono stati allevati o ingrassati nel quadro di in programma label. Nell’ambito di tali programmi è previsto che si utilizzino solo i macelli che aderiscono al label. L’eccezione intende evitare che gli agricoltori delle regioni periferiche siano esclusi da detti programmi.
I pulcini di un giorno provengono normalmente dall’estero, sono trasportati in grandi quantità e successivamente distribuiti fra le varie aziende. Detti trasporti avvengono in condizioni standard (temperatura, umidità dell’aria, aerazione). Di conseguenza, le perdite sono rare. Nelle prime 60 - 72 ore di vita i pulcini di un giorno si nutrono di tuorli d’uovo, per cui il loro trasporto nelle prime 48 successive alla schiusa delle uova non pone problemi (art. 129 cpv. 2).