Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Art. 119 Responsabilità degli autisti

L’articolo 119 corrisponde nei contenuti all’attuale capoverso 2 dell’articolo 52. Per le ragioni illustrate in riferimento all’articolo 106, anche l’autista (nell’attuale ordinanza il «vettore») deve annotare per scritto le lesioni subite dagli animali durante il trasporto. Al destinatario vanno consegnati, in originale o in copia, sia il documento del detentore degli animali sia quello dell’autista.

Art. 120 Responsabilità dei destinatari

L’articolo 120 riprende sostanzialmente il contenuto dell’articolo 52 capoverso 3. Sebbene di fatto sia scontato, l’articolo precisa che l’obbligo di dare ricovero, abbeverare, alimentare e accudire gli animali si applica anche ai soggiorni temporanei nei mercati, nelle esposizioni e nelle fiere di bestiame.

Art. 121 Designazione delle persone responsabili

Secondo l’articolo 121 capoverso 1, per ogni trasporto professionale di animali deve essere designata una persona che si assuma l’intera responsabilità del trasporto. Questa persona deve provvedere affinché la responsabilità per il benessere degli animali durante tutto il trasporto sia chiaramente assegnata e il trasporto sia conforme alle prescrizioni. Essa deve altresì essere in grado di fornire alle autorità d’esecuzione, in qualsiasi momento, tutte le informazioni riguardo all’organizzazione e allo svolgimento del trasporto.

Il capoverso 2 precisa che per ogni trasporto deve essere designata una persona responsabile per il benessere degli animali durante il viaggio. Può trattarsi dell’autista o di un’altra persona incaricata di accudire gli animali.

Art. 122 Selezione degli animali

In sostanza, l’articolo 122 capoversi 1 e 2 riprende l’attuale capoverso 1 dell’articolo 53. Nuovo è al capoverso 2 il fatto che anche gli animali che hanno figliato poco prima del trasporto possono essere trasportati solo se sono rispettati specifici provvedimenti precauzionali. Per gli animali selvatici molto più che per quelli domestici, il cambiamento di luogo, in generale, e il trasporto, più in particolare, sono un’importante fonte di stress. Per questa ragione, la selvaggina d’allevamento biungulata e i bisonti non possono essere trasportati vivi ai macelli se prima non sono stati abituati al trasporto (capoverso 3).

Art. 123 Preparazione degli animali

L’articolo 123 capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al capoverso 2 dell’articolo 53. Nuova è la disposizione al capoverso 2 riguardante i pesci commestibili, secondo cui occorre sincerarsi che il loro tubo gastroenterico sia il più possibile vuoto. Si vuole così evitare che durante il trasporto i pesci utilizzino energia per la digestione e siano esposti ad uno stress maggiore. Inoltre, le deiezioni comprometterebbero inevitabilmente la qualità dell’acqua in cui avviene il trasporto.

Art. 124 Assistenza agli animali

Il capoverso 1 equivale all’attuale capoverso 9 dell’articolo 53.

Il capoverso 2 corrisponde all’attuale articolo 3. Nuove sono unicamente le precisazioni secondo cui, se necessario, gli animali devono potersi riposare e il personale accompagnante deve controllare gli animali ogni volta sia possibile.

Il capoverso 3 equivale all’attuale capoverso 3 dell’articolo 53.

Il capoverso 4 equivale all’attuale capoverso 4 dell’articolo 53.

Art. 125 Separazione degli animali

L’articolo 125 riprende l’attuale capoverso 5 del capitolo 53.