Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Secondo il capoverso 2 l’Ufficio federale riconosce i corsi di formazione e di perfezionamento ma non si occupa di organizzarli.
Art. 144 Esame e attestato
Ai sensi dell’articolo 144 capoverso 1 la formazione si conclude con un esame che, se superato, abilita al conseguimento di un attestato. L’esame è organizzato dalle associazioni di categoria in base al regolamento d’esame emanato dal Dipartimento. Al rilascio dell’attestato sono abilitate anche le associazioni. Nell’attestato sono indicate le specie animali e i metodi di stordimento che sono stati oggetti della formazione pratica e dell’esame.
Il Dipartimento emana il regolamento d’esame (capoverso 2).
Il capoverso 3 prevede l’obbligo di annotare nell’attestato la partecipazione ai corsi di perfezionamento. Così, in occasione di controlli, gli organi d’esecuzione possono verificare se le persone hanno ottemperato al loro obbligo di perfezionamento (cfr. art. 141).
Sezione 2: Ricovero e trattamento degli animali
Fatta eccezione per la sezione 1 riguardante la formazione e il perfezionamento, il resto del capitolo sulla macellazione degli animali, era già stato introdotto nell’ordinanza sulla protezione degli animali nel 1997. Le disposizioni si sono dimostrate valide e nell’ambito della presente revisione hanno solo subito delle integrazioni o revisioni puntuali (ad es. metodi di stordimento per struzzi, selvaggina d’allevamento biungulata, bisonti e pesci).
Art. 145 Consegna
L’articolo 145, che disciplina la consegna degli animali, corrisponde all’attuale articolo 64c.
Art. 146 Ricovero
L’articolo 146, che disciplina il ricovero degli animali, corrisponde all’attuale articolo 64d.
Art. 147 Conduzione degli animali
L’articolo 147, che disciplina la conduzione degli animali, corrisponde all’attuale articolo 64d. Il capoverso 1 è completato dalla precisazione secondo cui la conduzione deve rispettare il comportamento tipico della specie. Il capoverso 2 resta invariato. Il capoverso 3 riprende la prima parte del primo periodo dell’attuale capoverso 3 dell’articolo 64e. La seconda parte del primo periodo e il secondo periodo dell’attuale capoverso 3 nonché i capoversi 4 e 5 sono stralciati dall’ordinanza sulla protezione degli animali e figureranno in un’ordinanza dell’Ufficio federale sul tema della macellazione. L’articolo è completato da un capoverso 4 che riprende in una forma un po’ modificata la disposizione dell’attuale articolo 64g capoverso 2. Questa prevede che gli impianti di trasporto devono essere organizzati e gestiti in modo tale da evitare dolori e ferite agli animali.
Sezione 3: Stordimento e dissanguamento degli animali
Art. 148 Procedimenti di stordimento ammissibili
L’articolo 148, che al capoverso 1 definisce i procedimenti di stordimento ammessi per le singole specie animali, corrisponde all’attuale articolo 64f. Le lettere da a a d restano invariate. Alla lettera e è introdotta la commozione cerebrale quale nuovo metodo di stordimento per i conigli, alla lettera f lo stordimento dei volatili mediante esposizione al gas e alle lettere g, h, i e j sono riportati rispettivamente i metodi di stordimento per struzzi, selvaggina d’allevamento biungulata e bisonti, pesci e decapodi. La regolamentazione tecnica dettagliata figurerà in un’ordinanza dell’Ufficio.
Il capoverso 2 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 64f.