Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Nel capoverso 2 è precisato il contenuto della formazione. Essa deve trasmettere conoscenze riguardanti la legislazione disciplinante settori rilevanti dal punto di vista del trasporto ovvero protezione degli animali, epizoozie, circolazione stradale (lett. a), il comportamento normale degli animali e le loro esigenze (lett. b), nozioni di anatomia e di fisiologia (lett. c), nozioni riguardanti il trattamento degli animali in particolare al momento del carico e dello scarico nonché il modo di condurli (lett. d). A ciò si aggiungono evidentemente conoscenze in merito alla condotta di guida e al modo di accudire gli animali feriti o malati (lett. d). Le persone in questione devono altresì avere chiari i requisiti posti alle attrezzature edili e tecniche quali rampe, veicoli e rimorchi (lett. e) nonché le responsabilità, gli obblighi e le competenze delle persone che operano nell’impresa addetta al trasporto professionale degli animali (lett. f).
Il capoverso 3 precisa l’importanza di prevedere un numero sufficiente di esercizi pratici che riguardino in particolare il modo di trattare e condurre gli animali nonché di trasportare e accudire gli animali malati.
Art. 115 Corsi di formazione e di perfezionamento
Secondo il capoverso 1 le imprese addette al trasporto professionale di animali organizzano corsi di formazione e di perfezionamento in collaborazione con le associazioni di categoria.
L’Ufficio federale riconosce i corsi di formazione e di perfezionamento ma non si occupa di organizzarli (capo-
verso 2).
Art. 116 Esame e attestato
Ai sensi del capoverso 1 la formazione si conclude con un esame che, se superato, abilita al conseguimento di un attestato. L’esame è organizzato dalle associazioni di categoria in base al regolamento d’esame emanato dal Dipartimento. Al rilascio dell’attestato sono abilitate anche le associazioni.
Il Dipartimento emana il regolamento d’esame (capoverso 2).
Il capoverso 3 prevede l’obbligo di annotare nell’attestato la partecipazione ai corsi di perfezionamento. Così, in occasione di controlli, gli organi d’esecuzione possono verificare se le persone hanno ottemperato al loro obbligo di perfezionamento (cfr. art. 113).
Art. 117 Formazione e perfezionamento degli organi di esecuzione nell’ambito della circolazione stradale
L’articolo 117 prevede che i servizi specializzati responsabili nei Cantoni dell’attuazione della protezione degli animali devono garantire la formazione e il perfezionamento degli organi d’esecuzione che operano nell’ambito della circolazione stradale, in particolare delle forze di polizia. In base all’articolo 32 capoverso 2 della legge, i Cantoni possono prevede un’offerta comune di corsi di formazione e di perfezionamento.
Sezione 2: Responsabilità e assistenza agli animali
La sezione riprende gli attuali articoli 52 e 53 ma la nuova suddivisione degli articoli ne garantisce una migliore leggibilità e comprensibilità.
Art. 118 Responsabilità dei detentori di animali
L’articolo 118 capoverso 1, che riprende il contenuto dell’attuale capoverso 1 dell’articolo 52, è stato integrato da diversi complementi e precisazioni. Il termine «speditore» rivelatosi troppo vago in sede di esecuzione poiché nessuno si riconosceva in tale categoria è stato sostituito dal termine «detentore». Tutti gli animali hanno infatti un detentore responsabile. Nell’ambito dell’esecuzione un problema frequente è quello di stabilire quando l’animale trasportato ha contratto la malattia o si è procurato una ferita. Per questo è ora fatto obbligo ai detentori degli animali di annotare su un documento le eventuali lesioni o malattie degli animali e di consegnarlo al trasportatore.
Secondo il capoverso 2, le disposizioni del capoverso 1 si applicano anche alle persone responsabili di un mercato.