Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
- 50 -
guito dell’introduzione nella legge del concetto di dignità vanno esaminati caso per caso nell’ambito della sperimentazione animale. Allo stesso modo figurano ora nell’ordinanza diversi aspetti sempre riguardanti la sperimentazione animale che fin’ora erano disciplinati unicamente nella legge. Alcune disposizioni sono state riformulate per rispondere meglio all’evoluzione della prassi negli ultimi 15 anni. Infine è stato creato un allegato 5 nel quale figureranno i contenuti dell’attuale ordinanza dell’Ufficio federale concernente la formazione e il perfezionamento del personale specializzato per gli esperimenti sugli animali che verrà abrogata.
Sezione 1: Campo d’applicazione e definizioni
Art. 153 Campo d’applicazione
Il capitolo riguardante gli esperimenti sugli animali non va applicato solo ai vertebrati, come è stato il caso fino ad ora, bensì anche ai cefalopodi e ai crostacei superiori (decapodi). Le disposizioni di questo capitolo si applicano anche ad alcuni stadi di sviluppo prenatale per diversi gruppi tassonomici poiché stando alle attuali conoscenze scientifiche anche questi animali sono capaci di soffrire e di provare dolore.
Art. 154 Definizioni
Il capoverso 1 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 58 (definizione animale da laboratorio).
Il capoverso 2 descrive cosa si intende per animali geneticamente modificati (AGM) e lo fa riprendendo la definizione data dalla legge del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica (RS 814.91). Sono considerati tali anche i prodotti di incroci fra animali geneticamente modificati (incroci di AGM con AGM, di AGM con animali portatori di mutazioni patologiche o di AGM con un ceppo di un tipo selvatico) poiché anch’essi presentano le caratteristiche degli animali geneticamente modificati.
Al capoverso 3 figura la definizione di animali con una mutazioni patologiche. L’introduzione di questo concetto deriva dal fatto che - come sancito dalla legge - non può esservi differenza di trattamento e di valutazione se i danni e le sofferenze invece di essere causati ad animali ottenuti con i tradizionali metodi di allevamento sono causati ad animali geneticamente modificati.
Il capoverso 4 definisce la nozione di fenotipo utilizzata successivamente a più riprese.
Lo stesso dicasi per il termine «centri di detenzione di animali da laboratorio» definito al capoverso 5. Esso comprende sia le detenzioni di animali da laboratorio in senso stretto sia gli allevamenti e i commerci di animali da laboratorio.
Il capoverso 6 chiarisce cosa si intende per esperimenti che compromettono il benessere dell’animale.
Sezione 2: Animali da laboratorio
Art. 155 Detenzione
I capoversi 1 e 2 corrispondono all’attuale articolo 58a fatta eccezione per la numerazione dei capitoli e degli articoli a cui si rinvia.
Art. 156 Trattamento degli animali da laboratorio
Il capoverso 1 corrisponde in parte all’articolo 18 capoverso 3bis dell’attuale legge e in parte all’articolo 59 capoverso 3 dell’ordinanza in vigore. In questo capoverso si è voluto porre l’accento sui vari aspetti dell’assuefazione degli animali alle condizioni in cui verranno svolti gli esperimenti.
Il capoverso 2 precisa che la detenzione in uno stesso locale di specie animali diverse è consentita solo se ciò non rappresenta un peso per gli animali di una o di entrambe le specie, ad esempio a causa degli odori o dei rumori emessi o delle condizioni dell’esperimento. Per i necessari adeguamenti è previsto un termine transitorio di due anni.