Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Art. 140 Precauzioni particolari

Nell’ambito del trasporto internazionale, le mammifere gravide non possono essere trasportate prima della data prevista del parto, per un periodo corrispondente ad almeno il 10 per cento della durata della gravidanza, e, dopo il parto, durante almeno una settimana (articolo 140 capoverso 1).

Non è consentito neppure il trasporto internazionale di mammiferi molto giovani fin quando l’ombelico non sia del tutto cicatrizzato (capoverso 2).

Infine, prima di essere caricati per un trasporto internazionale, gli animali devono essere esaminati da un veterinario ufficiale che ne verifica l’idoneità al viaggio previsto (capoverso 3).

Capitolo 9: Macellazione di animali

Sezione 1: Formazione e perfezionamento

Art. 141 Personale del macello

Il personale che nei macelli si occupa di condurre, stabulare, accudire, stordire e dissanguare gli animali deve trattare gli animali con riguardo. Per questa ragione, deve essere titolare di una specifica formazione (articolo 141 capo-

verso 2).

Conformemente al capoverso 2, dette persone devono inoltre frequentare un corso di perfezionamento ogni cinque anni per rispolverare e aggiornare le proprie conoscenze. La formazione e il perfezionamento delle persone che a titolo professionale si occupano degli animali sono una delle priorità della presente revisione. Le cerchie interessate hanno costituito una comunità d’interessi per trasporti di animali e macelli conformi alla protezione degli animali (Interessengemeinschaft für tierschutzkonforme Tiertransporte und Schlachthöfe, IGTTS) che già in passato ha preso a cuore la formazione e il perfezionamento dei trasportatori e del personale dei macelli. Partendo dai corsi esistenti, l’obiettivo è istituzionalizzare, professionalizzare e sviluppare ulteriormente sia la formazione sia il perfezionamento. Per l’organizzazione dei corsi e la loro frequenza è previsto un termine transitorio di cinque anni. Le aziende devono provvedere affinché ogni anno vi partecipi almeno un quinto del personale interessato.

Art. 142 Contenuto della formazione

L’articolo 142 capoverso 1 precisa che la formazione consta di una parte teorica ed una pratica.

Conformemente al capoverso 2 essa deve trasmettere conoscenze riguardanti la legislazione disciplinante settori rilevanti per i macelli ovvero la protezione degli animali, le epizoozie, l’igiene degli alimenti (lett. a), il comportamento normale degli animali e le loro esigenze (lett. b), nozioni di anatomia e di fisiologia (lett. c), nozioni riguardanti il trattamento degli animali in particolare al momento di scaricarli, farli avanzare e stabularli (lett. d). A ciò si aggiungono evidentemente conoscenze in merito al modo di accudire gli animali malati o feriti. Le persone in questione devono altresì conoscere i metodi di stordimento, sapere come si verifica l’efficacia degli strumenti impiegati per lo stordimento e il dissanguamento (lettera e), come si procede alla loro manutenzione (lettera f) ed essere in chiaro sulle responsabilità, gli obblighi e le competenze delle persone che si occupano di scaricare, stabulare, accudire, stordire e dissanguare gli animali (lett. g).

Il capoverso 3 precisa l’importanza di prevedere un numero sufficiente di esercizi pratici che riguardino in particolare il modo di trattare gli animali e di accudire gli animali malati, i metodi di stordimento e la manutenzione degli strumenti utilizzati per lo stordimento.

Art. 143 Corsi di formazione e di perfezionamento

Il capoverso 1 prevede che le aziende addette alla macellazione degli animali organizzano corsi di formazione e di perfezionamento in collaborazione con le associazioni di categoria.