Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Sezione 3: Mezzi e contenitori di trasporto
Art. 130 Pulizia e disinfezione
L’articolo 130 corrisponde in sostanza al capoverso 11 dell’attuale articolo 53. Per minimizzare la trasmissione delle malattie, i piani di carico e i contenitori per il trasporto oltre che puliti devono essere eventualmente disinfettati. Le superfici disinfettate dovranno poi essere accuratamente pulite per evitare che gli animali entrino in contatto con residui del prodotto utilizzato.
Art. 131 Mezzi di trasporto
L’articolo 131 corrisponde in larga misura all’attuale articolo 54. Le disposizioni di nuova introduzione figurano alle singole lettere.
Come nell’attuale ordinanza, il capoverso 1 fissa i requisiti che devono essere soddisfatti dai mezzi di trasporto. Le lettere da a a d corrispondono alle stesse lettere dell’attuale articolo 54. Nuova è la disposizione della lettera e secondo cui i mezzi di trasporto devono essere dotati di una fonte di illuminazione fissa o portatile di potenza sufficiente per permettere il controllo degli animali. La lettera f corrisponde alla lettera e dell’attuale articolo 54. La lettera g introduce l’obbligo di prevedere nei mezzi di trasporto delle aperture adeguatamente collocate per garantire un sufficiente afflusso di aria fresca. Spesso, infatti, i mezzi di trasporto sono muniti di aperture che però sono collocate in punti non ideali per la specie animale trasportata. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto in cui i suini sono trasportati su tre piani, essi devono essere muniti di un impianto di ventilazione. Infine, come già previsto dall’attuale ordinanza, i mezzi di trasporto devono garantire agli animali un’adeguata protezione dagli influssi atmosferici nocivi e dai gas di scarico.
La lettera h è nuova. La carenza o l’eccedenza di ossigeno possono causare gravi danni ai pesci. È quindi indispensabile durante il loro trasporto che personale adeguatamente istruito provveda ad adeguare l’apporto di ossigeno alle esigenze dei pesci tenuto conto della quantità di pesce trasportato e della durata del trasporto.
Secondo la nuova lettera i, nella parte posteriore dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto professionale di bovini, bufali, suini, ovini e caprini deve essere collocata una griglia. Scopo di detta griglia è evitare che all’apertura del piano ribaltabile gli animali cadano dal mezzo di trasporto nonché migliorare l’aerazione del piano di carico soprattutto durante i mesi più caldi, laddove il viaggio subisca delle interruzioni (per ingorghi, avarie, ecc.). Per gli adeguamenti è previsto un termine transitorio di due anni.
Le lettere j e k corrispondono alle lettere g e h dell’attuale articolo 54.
Il capoverso 2 equivale all’attuale capoverso 3 dell’articolo 54.
Art. 132 Merci trasportate insieme agli animali
L’articolo 132, equivalente all’attuale capoverso 2 dell’articolo 54, è stato completato da una nuova disposizione secondo cui laddove insieme agli animali vengano trasportate delle merci, esse devono essere caricate e collocate nel mezzo di trasporto in modo tale da non causare agli animali danni, dolori o sofferenze.
Art. 133 Contenitori di trasporto
L’articolo 133 sancisce i requisiti che devono essere soddisfatti dai contenitori utilizzati per il trasporto e corrisponde all’attuale articolo 55. È stato tuttavia introdotto un nuovo capoverso 2 che precisa come vanno manipolati i contenitori in cui si trovano gli animali.
Art. 134 Eccezioni
L’articolo 134 disciplina le deroghe nell’ambito del trasporto postale e aereo e corrisponde all’attuale articolo 56.