Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Il capoverso 5 esige che anche il suolo della struttura in cui gli animali sono tenuti non ne pregiudichi la salute. Per suolo si intendono tutte le superfici su cui gli animali camminano, soggiornano o si sdraiano temporaneamente o durevolmente. Il materiale e le modalità di realizzazione del suolo non possono compromettere la salute degli arti (unghioni, zoccoli, zampe, ecc.). Nella misura del necessario, il suolo va pulito regolarmente. La lettiera che eventualmente ricopre il suolo deve essere sempre presente nella quantità necessaria alla sua funzione.

Art. 6 Poste, box, dispositivi d’attacco

Il capoverso 1 riprende il contenuto delle prime due frasi dell’attuale articolo 6. Il testo originario è completato dalla disposizione secondo cui gli animali non devono solo potersi coricare, riposare e alzare nel modo che è tipico della specie bensì anche stare nella tipica posizione eretta. Una posizione eretta sbagliata protratta nel tempo può causare all’animale lesioni fisiche. Per quanto riguarda i dispositivi d’attacco, gli stalli e i box, essi devono essere allestiti in modo da evitare qualsiasi possibile ferimento degli animali.

Il capoverso 2 corrisponde alla seconda frase dell’attuale articolo 6. I dispositivi d’attacco vanno controllati regolarmente per evitare che gli animali si feriscano o subiscano altri danni.

Art. 7 Stabulazione in gruppo

Secondo il capoverso 1 vi è stabulazione in gruppo quando più animali della stessa specie o di specie diverse sono tenuti nello stesso ricovero o parco e possono muoversi liberamente. In questo caso la strutturazione dei ricoveri e dei parchi richiede un’attenzione particolare. In linea di principio, quando nello stesso parco sono tenute più specie animali, i requisiti minimi per la detenzione delle singole specie vanno cumulati (es.: detenzione in gruppo di struzzi e zebre: somma delle condizioni minime per la detenzione di ognuna delle due specie). Una riduzione proporzionata dell’offerta di aree e attrezzature da utilizzare in comune è possibile. Tuttavia, se in un parco sono tenute più specie, ognuna delle quali utilizza in modo diverso gli spazi disponibili, le superfici o i volumi previsti per la specie più esigente in termini di spazio possono ospitare anche le altre specie.

Per una migliore trasparenza, i requisiti che figuravano nel capoverso 4 dell’attuale articolo 5 sono ora elencati nel capoverso 2 alle lettere a, b e c. Tali condizioni valgono per tutte le detenzioni in gruppo indipendentemente dal fatto che gli animali appartengano o meno alla stessa specie e anche nel caso di una stabulazione in gruppo temporanea.

Art. 8 Requisiti minimi

L’articolo 8 corrisponde nei contenuti all’attuale articolo 5 capoverso 5. I requisiti a cui si fa riferimento sono valori minimi. I ricoveri e i parchi che ospitano singoli animali per un breve periodo di tempo non devono necessariamente soddisfare tali valori. Deroghe ai requisiti minimi fissati negli allegati sono possibili, ad esempio, in virtù dell’articolo 87 capoverso 5 (detenzione di breve durata di animali selvatici, animali da circo utilizzati regolarmente nei maneggi) e dell’articolo 155 capoverso 2 (detenzione di breve durata di animali da laboratorio se necessaria per raggiungere l’obiettivo sperimentale e purché autorizzata dall’autorità cantonale).

Art. 9 Clima nei locali

L’articolo 9 corrisponde all’attuale articolo 7 ma il titolo dell’articolo è stato precisato; si parla ora di “clima nei locali”. Inoltre, per ragioni di chiarezza, nell’articolo sono menzionati espressamente oltre ai locali anche i parchi interni.

Art. 10 Rumore

L’articolo 10 sancisce l’importanza che, nell’ambito della detenzione degli animali, questi ultimi non siano esposti a rumori eccessivi per lunghi periodi. È infatti provato che l’esposizione prolungata a rumori forti, come nel caso di ventilatori acusticamente non isolati, pregiudicano il benessere degli animali.