Rapporto esplicativo

Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine

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Il capoverso 3 corrisponde, in sostanza, all’attuale capoverso 3 dell’articolo 41. Alle voci che secondo tale capoverso devono figurare nel modulo per le domande di autorizzazione per la detenzione di animali selvatici ne sono state aggiunte di nuove.

Il capoverso 4 corrisponde all’attuale capoverso 2 dell’articolo 46. Alle voci che secondo tale capoverso devono figurare nel modulo per le domande di autorizzazione per il commercio e la pubblicità con animali ne sono state aggiunte di nuove.

Nei capoversi da 5 a 8 è nuovo il riferimento al sistema elettronico di notificazione per gli esperimenti sugli animali.

Nel capoverso 5 figurano le voci che devono essere contenute nelle domande di autorizzazione per i centri di detenzioni di animali da laboratorio.

Il capoverso 6, che disciplina il contenuto delle domande per lo svolgimento di esperimenti sugli animali, corrisponde all’articolo 71 capoverso 3 dell’attuale ordinanza. Il rinvio alle notificazioni è stato stralciato in quanto tutti gli esperimenti sugli animali sottostanno ora all’obbligo dell’autorizzazione.

I capoversi 7 e 8 elencano concretamente i dati che devono figurare nelle notificazioni riguardanti i centri di detenzioni di animali da laboratorio (anche di animali geneticamente modificati) e gli esperimenti sugli animali.

Sezione 2: Organi esecutivi cantonali

Art. 210 Veterinario cantonale

Ai sensi dell’articolo 33 LPAn ogni Cantone istituisce un servizio specializzato cantonale che, sotto la responsabilità del veterinario cantonale, assicura l’esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali. Secondo l’articolo 210 capoverso 1 i Cantoni sono tenuti a nominare il responsabile del servizio specializzato e a disciplinare la supplenza.

Conformemente al capoverso 2 il responsabile del servizio specializzato deve disporre di conoscenze specialistiche approfondite nei settori di cui all’articolo 214 capoverso 4. Le necessarie conoscenze specialistiche possono essere acquisite entro due anni dall’entrata in servizio. I responsabili dei servizi specialistici cantonali che già espletano tale funzione al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza non sono tenuti a frequentare a posteriori la formazione specialistica (cfr. art. 224 cpv. 2). La formazione delle persone preposte all’esecuzione sarà armonizzata con quella della futura ordinanza sulla formazione e il perfezionamento del personale del Servizio veterinario pubblico.

Art. 211 Compiti del veterinario cantonale

L’articolo 211 capoverso 1 sancisce i compiti del responsabile del servizio specialistico. Si tratta in sostanza di gestire il servizio in questione e di adempiere i compiti che incombono a tale servizio in forza della legislazione sulla protezione degli animali.

Il capoverso 2 abilita i Cantoni ad affidare ai veterinari cantonali ulteriori compiti.

Art. 212 Altre persone incaricate dell’esecuzione

Per garantire un’esecuzione efficace i Cantoni impiegano anche altre persone. Anche queste ultime devono acquisire entro due anni le necessarie conoscenze specialistiche.

Art. 213 Formazione e perfezionamento delle persone incaricate dell’esecuzione

L’articolo 213 capoverso 1 impone alle persone incaricate dell’esecuzione di partecipare ai corsi di formazione e di perfezionamento organizzati dall’Ufficio federale.

I servizi specializzati cantonali si incaricano di procedere alla convocazione ai corsi (capoverso 2).