Rapporto esplicativo
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 79 pagine
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Il capoverso 3 sancisce l’obbligo per le persone incaricate dell’esecuzione di seguire un corso di perfezionamento ogni quattro anni.
Poiché la Confederazione non risarcisce i costi della partecipazione ai corsi di formazione e di perfezionamento, questi devono essere sostenuti dai Cantoni (capoverso 4).
Art. 214 Contenuto della formazione e del perfezionamento
Nel capoverso 1 figurano i temi che devono essere trattati nella formazione.
Secondo il capoverso 2, le persone incaricate dell’esecuzione che si occupano di sperimentazione animale devono acquisire, mediante corsi di formazione e di perfezionamento, uno spettro di conoscenze più ampio. Il tema della sperimentazione animale presenta aspetti molteplici e richiede conoscenze specialistiche specifiche.
Anche il settore degli animali selvatici richiede dalle persone preposte all’esecuzione conoscenze specialistiche approfondite. Secondo il capoverso 3 queste persone devono disporre di conoscenze teoriche sufficienti. Dette conoscenze devono corrispondere a quelle impartite nel settore degli animali selvatici nell’ambito della formazione per guardiano di animali con attestato di capacità.
Sezione 3: Controlli
La nuova ordinanza intende aumentare la frequenza dei controlli nei settori in cui gli animali sono tenuti, allevati o trasportati a titolo professionale.
Art. 215 Aziende agricole detentrici di animali
Per effetto delle varie legislazioni in vigore le aziende agricole sono sottoposte ad un gran numero di controlli che per i responsabili di tali aziende si traducono in un importante dispendio di tempo. Per questo, il Parlamento ha previsto nella nuova legge sulla protezione degli animali (art. 32 cpv. 3) che i controlli per la protezione degli animali siano coordinati con quelli richiesti da altre legislazioni (agricoltura, epizoozie, derrate alimentari). Parallelamente, un gruppo di lavoro formato da rappresentanti degli uffici cantonali di veterinaria e dell’agricoltura, dell’Ufficio federale di veterinaria e dell’Ufficio federale d’agricoltura, ha discusso dei controlli in ambito agricolo. Dei risultati di dette discussioni si è tenuto debitamente conto nell’ambito della stesura della presente ordinanza.
L’articolo 215 capoverso 1 prevede che le aziende agricole detentrici di animali domestici siano controllate ogni quattro anni. Ogni anno, inoltre, il 2 per cento delle aziende deve essere controllato in funzione dei rischi o con metodo aleatorio. Vanno altresì controllate le aziende che l’anno prima avevano fatto registrare delle irregolarità o non vi avevano posto rimedio. Se possibile questi controlli vanno eseguiti insieme a quelli previsti, ad esempio, dall’ordinanza sui pagamenti diretti (cfr. capoverso 2). Così si riduce il tempo che gli agricoltori devono riservare a tali controlli e si garantisce altresì che vengano controllate anche le aziende che non percepiscono pagamenti diretti.
Affinché i controlli previsti dalla legislazione sulla protezione degli animali non si traducano in un dispendio sproporzionato di tempo, il capoverso 2 sancisce che, nei limiti del possibile, essi vadano coordinati con quelli richiesti dall’ordinanza sui pagamenti diretti.
Infine, il capoverso 3 prevede che, ogni anno, il servizio specializzato cantonale stili un rapporto, seguendo le istruzioni dell’Ufficio federale, sull’attività di controllo e sulle misure decretate. Ciò consente un bilancio dell’attività svolta nel settore della protezione degli animali nonché un raffronto fra i Cantoni.
Per garantire la qualità dei controlli, organi di ispezione esterni all’Amministrazione devono essere accreditati conformemente al capoverso 4.