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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

Art. 86 Condizioni d’autorizzazione

L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

a. i locali, i parchi e le attrezzature rispondono alle esigenze della specie e del numero degli animali, sono conformi allo scopo dello stabilimento e sono sistemati in modo tale da impedire la fuga degli animali;

b. negli stabilimenti di cui all’articolo 82 capoverso 2 lettera b il numero di animali per unità di superficie è adeguato all’offerta di alimenti e alle esigenze del suolo;

c. se necessario, gli animali sono protetti, grazie a provvedimenti edili o di altra natura, dalle intemperie, da disturbi dovuti ai visitatori, dal rumore e dai gas di scarico;

d. sono adempite le esigenze in termini di personale per quanto riguarda la cura degli animali;

e. la sorveglianza veterinaria regolare degli animali può essere comprovata; sono eccettuate le esposizioni temporanee e le piccole detenzioni private;

f. per gli animali di cui all’articolo 85 esiste una perizia di uno specialista riconosciuto comprovante che è assicurata la detenzione adeguata degli animali;

g. per le esposizioni e le manifestazioni temporanee, esiste la prova che, dopo l’esposizione, gli animali possono essere collocati in un altro luogo adeguato.

Art. 87 Autorizzazione

1 L’autorizzazione è rilasciata allo stabilimento o alla persona responsabile.

2 L’autorizzazione vale soltanto per lo scopo, il luogo, le specie animali, i parchi e le dimensioni della detenzione che figurano nella domanda.

3 L’autorizzazione è rilasciata per la durata prevista della detenzione; la durata massima ammonta a:

a. dieci anni per detenzioni professionali;

b. due anni per detenzioni private di animali.

4 L’autorizzazione può contenere condizioni e oneri per quanto riguarda:

a. la specie e il numero di animali;

b. la detenzione, l’alimentazione, la cura, l’assistenza veterinaria, il controllo e la protezione degli animali, il loro trattamento e, se necessario, la narcosi o l’uccisione;

c. il reimpiego degli animali dopo la scadenza dell’autorizzazione in caso di esposizioni e manifestazioni temporanee;

d. i presupposti in termini di personale concernenti la cura degli animali e le responsabilità personali;

e. il controllo dell’effettivo degli animali.