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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

5 L’autorizzazione può prevedere deroghe ai requisiti minimi di cui all’allegato 2 se si tratta di:

a. parchi per animali da circo, sempre che gli animali siano educati, addestrati o presentati al pubblico con frequenza e regolarità;

b. parchi in cui gli animali sono tenuti per una breve durata.

6 Per le detenzioni di animali secondo l’articolo 82 capoverso 2 lettera b e c, l’autorizzazione può prevedere requisiti minimi più severi di quelli menzionati nell’allegato 2, sempre che le condizioni di detenzione corrispondano globalmente alle esigenze di una detenzione adeguata, gli animali possano essere nutriti in larga misura mediante foraggio grezzo che cresce in modo naturale e la preservazione delle superfici di coltura di tali foraggi lo esiga.

7 L’autorizzazione può prevedere deroghe alle seguenti disposizioni:

a. esigenze relative alla detenzione, alla cura e al trattamento degli animali, ai locali e ai parchi, all’offerta di spazio;

b. esigenze in termini di personale concernenti la cura degli animali.

Art. 88 Procedura d’autorizzazione

1 La domanda d’autorizzazione formulata secondo il modello stabilito dall’UFV deve essere presentata all’autorità del Cantone in cui è prevista la detenzione di animali.

2 Per i circhi e le esposizioni itineranti è competente il Cantone in cui si trovano il quartiere d’inverno o gli impianti stabili per gli animali. Se sono situati all’estero, il Cantone in cui il circo o l’esposizione itinerante soggiorna per la prima volta rilascia l’autorizzazione, se necessario tenendo conto del permesso d’importazione dell’UFV. I Cantoni in cui i circhi e le esposizioni itineranti soggiornano temporaneamente possono controllare il rispetto delle condizioni e degli oneri vincolati all’autorizzazione.

3 Il titolare dell’autorizzazione deve segnalare all’autorità cantonale i cambiamenti importanti concernenti gli effettivi degli animali, i locali, i parchi e le attrezzature o i guardiani di animali. Detta autorità decide se è necessaria una nuova autorizzazione.

Art. 89 Controlli

1 L’autorità cantonale controlla, almeno ogni due anni, le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l’autorità può differire il controllo successivo ma deve effettuarlo al più tardi quattro anni dopo l’ultimo controllo.

2 I controlli vertono su:

a. il rispetto delle condizioni e degli oneri connessi all’autorizzazione;

b. lo stato degli animali, dei locali, dei parchi e delle attrezzature;

c. i presupposti in termini di personale concernenti la cura degli animali;