Progetto
Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 26Fedlex · Progetto
Protezione della natura e del paesaggio
d. il controllo dell’effettivo degli animali.
Art. 90 Registro di controllo dell’effettivo degli animali
Le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione devono tenere un registro di controllo dell’effettivo degli animali che, a seconda delle specie, contiene dati circa:
a. l’aumento dell’effettivo (data; nascita o provenienza; numero);
b. la diminuzione dell’effettivo (data; acquirente o decesso; causa del decesso, se conosciuta; modo di uccisione; numero).
Sezione 3: Pesci e decapodi (Decapoda)
Art. 91 Detenzione
I parchi in cui sono tenuti o depositati temporaneamente i pesci o i decapodi (Decapoda), compresi quelli utilizzati per la pesca con la lenza e la pesca professionale, e i recipienti per il trasporto devono avere una qualità dell’acqua conforme alle esigenze della specie animale in questione in termini di ossigeno, valore pH, temperature, concentrazione di ammoniaca, nitrato, diossido di carbonio e cloruro di sodio. Per le specie di pesci di cui all’allegato 2 tabella 27, la qualità dell’acqua deve soddisfare i requisiti minimi prescritti.
Art. 92 Trattamento
1 La manipolazione dei pesci e dei decapodi deve limitarsi al minimo indispensabile per non sottoporli a inutile stress.
2 La cernita dei pesci commestibili, dei pesci da ripopolamento e dei decapodi, nonché l’ottenimento di prodotti della riproduzione devono essere effettuati da persone che dispongono delle necessarie conoscenze e mediante attrezzature e metodi appropriati.
3 Durante la scelta, i pesci e i decapodi devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi.
Art. 93 Cattura
1 La cattura dei pesci e dei decapodi deve essere effettuata in modo rispettoso. I metodi e gli apparecchi di cattura non devono causare inutili danni ai soggetti in questione.
2 I pesci e i decapodi catturati per il consumo devono essere uccisi senza indugio. L’UFV può concedere deroghe ai pescatori professionali. Le persone titolari di un attestato di capacità ai sensi dell’articolo 5a dell’ordinanza del 24 novembre 19934