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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Protezione della natura e del paesaggio

b. l’allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello proprio della specie e che potrebbe rendere molto difficile o addirittura impossibile la vita con animali conspecifici.

Art. 97 Metodi di riproduzione

1 I metodi di riproduzione non possono essere utilizzati per colmare lacune nella capacità di riproduzione di una specie, razza o popolazione.

2 I metodi di riproduzione artificiale possono essere eseguiti soltanto da specialisti.

Art. 98 Riproduzione involontaria

1 Le disposizioni sull’allevamento si applicano per analogia alla riproduzione involontaria di animali.

2 Il detentore di animali deve prendere tutte le misure che si impongono per impedire la riproduzione involontaria di animali.

Art. 99 Allevamento di cani e gatti

1 L’incrocio di cani e di gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato.

2 La selezione, l’allevamento, la detenzione, l’educazione e il trattamento dei cani devono mirare a ottenere soggetti dal carattere equilibrato, che possano essere facilmente socializzati e che presentino un debole potenziale di aggressione nei confronti degli esseri umani e degli animali. Le predisposizioni aggressive non possono essere accentuate nella discendenza.

3 Un cane che presenta un comportamento aggressivo superiore alla norma deve essere escluso dall’allevamento.

Art. 100 Disposizioni d’esecuzione in materia di allevamento

L’UFV può emanare disposizioni di carattere tecnico concernenti l’allevamento di specie animali, razze, stirpi o linee di allevamento genealogiche con determinate caratteristiche.

Art. 101 Registro di allevamento

1 Chi alleva animali da compagnia a titolo professionale deve tenere un registro di allevamento.

2 Nel registro di allevamento occorre indicare:

a. il nome, l’identificazione e la data di nascita o della schiusura di tutti gli animali da allevamento;

b. l’aumento dell’effettivo (data; nascita o provenienza; numero di animali, compresi quelli nati morti);

c. la diminuzione dell’effettivo (data; acquirente con relativo indirizzo, i decessi e, se conosciuta, la causa dei decessi; il numero);