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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine

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Ordinanza sulla protezione degli animali

concernente la legge federale sulla pesca possono tenere per una breve durata animali catturati che non soffrono.

3 Chi gestisce impianti in cui sono posti pesci pronti per la cattura destinata alla pesca deve assistere i pescatori e informarli sulle pertinenti disposizioni sulla protezione degli animali.

4 Se sono messi in acqua pesci pronti per la cattura unicamente a fini di cattura ulteriore, la pesca può aver luogo soltanto dopo un periodo di protezione di almeno un giorno.

Art. 94 Formazione

1 Chi cattura, marca, alleva, detiene, accudisce o uccide pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve disporre di sufficienti conoscenze sulle tecniche di cattura, sulle esigenze degli animali e sulla loro detenzione adeguata, nonché sulle disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali.

2 Chi gestisce a titolo professionale un allevamento di pesci commestibili o da ripopolamento o esercita la pesca professionale deve disporre della formazione professionale corrispondente.

Capitolo 6: Allevamento di animali

Art. 95 Definizioni

1 Per allevamento si intende l’accoppiamento con obiettivi finalizzati all’allevamento, la riproduzione senza obiettivo d’allevamento definito e la produzione di animali mediante metodi di riproduzione artificiale.

2 Per obiettivo d’allevamento si intende lo sviluppo marcato di un carattere interno o esterno in un animale o la conservazione di una specie, una razza, una stirpe o un tipo.

Art. 96 Principi

1 L’allevamento deve mirare a ottenere animali in buona salute ed esenti da proprietà o caratteristiche che nuocciano al loro benessere o ledano la loro dignità.

2 Gli obiettivi d’allevamento atti a provocare la riduzione di una funzione corporea o degenerazioni rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell’animale sia compromesso a livello di cura e detenzione, senza un intervento corporeo e senza che debba ricevere cure mediche regolari.

3 Sono vietati:

a. l’allevamento di animali che potrebbero privare questi ultimi di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o danni;