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Consultazione 2005/106: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione degli animali · 150 pagine
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Ordinanza sulla protezione degli animali
d. tutti gli accoppiamenti, indicando se si tratta di un accoppiamento naturale o artificiale;
e. qualsiasi sospetto di malattie ereditarie o anomalie comportamentali con relativa motivazione;
f. tutti i risultati delle analisi di depistaggio delle malattie ereditarie;
g. tutti gli interventi effettuati sull’animale.
Art. 102 Obbligo di dichiarazione
1 Il detentore di animali deve fare iscrivere nel registro di allevamento e nei documenti di identificazione le correzioni chirurgiche dovute a difetti legati all’allevamento.
2 L’impiego di metodi di riproduzione artificiale in cani e gatti deve essere dichiarato nel registro di allevamento, nel passaporto per animali da compagnia e nel contratto di monta.
Capitolo 7: Commercio e pubblicità con animali
Art. 103 Obbligo d’autorizzazione
1 Per le borse di animali, i mercati di piccoli animali e le esposizioni di animali in cui essi sono trattati è necessaria un’autorizzazione secondo l’articolo 13 LPAn.
2 Per il commercio di bestiame secondo l’articolo 34 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie, la relativa patente vale come autorizzazione. Per il commercio secondo l’articolo 34 capoverso 2 dell’ordinanza sulle epizoozie, l’autorizzazione non è necessaria.
Art. 104 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione secondo l’articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:
a. la persona responsabile del commercio ha il domicilio o la sede sociale in Svizzera;
b. i locali, i parchi e le attrezzature sono conformi alla specie e al numero degli animali, nonché allo scopo;
c. sono rispettate le esigenze del personale addetto alla cura degli animali;
d. è assicurato che, per la pubblicità, gli animali non soffrono né subiscono danni e che le condizioni di trasporto sono adempiute.
2 Il commercio con scimmie e proscimmie, come pure con felidi (Felidae, escluso il gatto domestico) può essere autorizzato soltanto a giardini e a parchi zoologici diretti secondo principi scientifici.